Sentenza n. 15105/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e atti connessi relativi al concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Presidente della Commissione medica che, nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, l’aveva dichiarata non idonea, chiedendo altresì l’annullamento degli atti connessi, tra cui il bando, il decreto ministeriale sui requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e l’eventuale provvedimento di esclusione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto di approvazione della graduatoria di merito. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della memoria depositata dalla ricorrente, con la quale ella ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso. Il Collegio ha rilevato che l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche successivamente, fino al momento in cui la controversia passa in decisione. Accertato il sopravvenuto difetto di interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile, estendendo la pronuncia al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Non resta, pertanto, al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
La sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le condizioni dell’azione, inclusa la persistenza dell’interesse a ricorrere, devono permanere fino alla decisione; la loro sopravvenuta mancanza impedisce una pronuncia sul merito.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione dell’impugnazione, ma deve permanere fino al passaggio della controversia in decisione.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, quando determina il venir meno dell’utilità concreta conseguibile dalla pronuncia, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può definire l’intero giudizio, compresi i motivi aggiunti, senza che il giudice debba esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
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