Ordinanza n. 15110/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dell'AGCM del 23 ottobre 2025, prot. n. 0088264, con cui è stata disposta l’archiviazione della segnalazione presentata da Politex in data 26 giugno 2025, prot. n. 51942/25, relativa al Nuovo Regolamento Coripet 2025; della deliberazione di archiviazione assunta dall'Autorità nella riunione tenutasi in data 22 ottobre 2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. alla versione integrale dei documenti richiesti con l'istanza di accesso presentata in data 29 ottobre 2025, prot. n. 90129, oggetto di parziale accoglimento con provvedimento dell'AGCM dell'11 novembre 2025, prot. n. 94139.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento AGCM di archiviazione di una segnalazione relativa al Nuovo Regolamento Coripet 2025, unitamente al parziale diniego o accoglimento dell'istanza di accesso agli atti del procedimento
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'archiviazione disposta dall'AGCM, sostenendo che le conclusioni dell'Autorità circa l'assegnazione esclusivamente mediante aste del CPL PET di tipologia mixed colored fossero illogiche e contrastanti con le evidenze raccolte, incluse le comunicazioni periodiche del Consorzio Coripet. Ha inoltre dedotto il carattere incompleto dell'istruttoria, lamentando che l'Autorità non avrebbe acquisito o comunque non avrebbe osteso il Nuovo Regolamento Coripet, oggetto della segnalazione, né le richieste di informazioni e le relative risposte poste a fondamento dell'archiviazione. La ricorrente ha contestato anche l'oscuramento delle parti ritenute significative dei documenti trasmessi. Con riferimento alla domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto la visione e l'estrazione di copia degli atti acquisiti nel procedimento, in particolare delle richieste di informazioni inviate dall'AGCM e delle comunicazioni ricevute.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né l'impugnazione dell'archiviazione né la domanda incidentale di accesso. Ha disposto il differimento al merito della decisione sull'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., rilevando che l'istanza non individuava documenti specifici da acquisire e che la complessità della cognizione rendeva opportuno rinviare la pronuncia alla fase conclusiva del giudizio. Il differimento è stato ritenuto coerente con il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 1 del 2023, secondo cui l'art. 116, comma 2, c.p.a. consente di decidere la domanda di accesso con la sentenza definitiva quando la documentazione non sia allo stato necessaria per definire il giudizio principale. Il Collegio ha inoltre ritenuto, allo stato, ininfluente la produzione documentale delle società controinteressate non ricompresa nell'istruttoria svolta dall'AGCM. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
L’art. 116, comma 2 c.p.a. “consente al giudice di non decidere in ordine all’istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio. Questa previsione si spiega proprio nella logica della «connessione» della domanda con il giudizio in corso, che potrebbe indurre il giudice della causa principale a rinviare, ad esempio, la decisione incidentale sull’accesso al momento di adozione della sentenza, qualora ritenga che quella documentazione non risulti necessaria ai fini della definizione del giudizio. Tale soluzione consente maggiore celerità allo svolgimento del processo senza incidere sulla tutela della parte, in quanto la decisione è solo rinviata alla fase conclusiva del processo stesso”.
La domanda di accesso proposta nel giudizio può essere decisa insieme alla sentenza definitiva, anziché con ordinanza, quando la documentazione richiesta non sia ancora necessaria per la definizione della controversia principale; il differimento non compromette la tutela dell'interessato, perché rinvia soltanto la decisione alla fase conclusiva.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. può essere differita alla sentenza definitiva quando la documentazione richiesta non risulti, allo stato, necessaria per decidere la controversia principale.
- La connessione tra domanda di accesso e giudizio principale consente al giudice di evitare una decisione incidentale immediata quando il rinvio alla fase di merito assicura maggiore celerità senza incidere sulla tutela della parte.
- Un'istanza di accesso formulata in termini generici, senza l'individuazione di documenti specifici, può concorrere a giustificare il differimento della decisione sull'ostensione.
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