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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14694/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la pronuncia della Corte di appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. proposta da Bonanni in relazione alla condanna emessa dal Tribunale di Terni il 14 ottobre 2024 per violazione dell'art. 646 c.p. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (i) vizio nella determinazione del dies a quo del termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di rescissione, con la tesi che l'ordine di esecuzione notificato conteneva solo indicazioni sintetiche e non la prova della conoscenza della sentenza, e che l'imputato non era assistito da difensore al momento e quindi non aveva avuto informazione dell'esito; (ii) deduzione della nullità assoluta del decreto di citazione diretta a giudizio per violazione delle regole del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, anche dopo la modifica normativa introdotta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 150/2022 (sostituzione della parola "sentenza" con "procedimento"), il termine di 30 giorni per la richiesta di rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza degli elementi essenziali del provvedimento che ha definito il giudizio (l'autorità giudiziaria emittente, la condanna inflitta e la pena), e non dall'acquisizione dell'intero contenuto degli atti. La Corte ha inoltre ricordato che grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività dell'azione indicando la data in cui ha avuto conoscenza della decisione. La censura di nullità per violazione del contraddittorio è risultata preclusa per tardività dell'impugnazione. In riconseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina dell'istanza di rescissione del giudicato; interpretata nel senso che il termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità emittente, condanna, pena), non dalla piena conoscenza degli atti o del contenuto integrale della sentenza

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sostanziale in relazione alla quale era stata pronunciata la condanna oggetto dell'istanza di rescissione

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    sostituzione della locuzione "sentenza" con "procedimento"

    La Corte ha ritenuto che la modifica lessicale non abbia inciso sul momento iniziale di decorrenza del termine per la rescissione, che resta ancorato alla conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per infliggere la somma di euro 3.000

  • artt. 148, 149, 150, 161 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi di impugnazione relativi alla determinazione del dies a quo e alla conoscenza della sentenza; la Corte ha però respinto le doglianze ritenendo non fondata la censura sulla decorrenza del termine

  • art. 178 lett. c), art. 179, art. 349 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa per sostenere la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e profili di invalidità processuale; la Corte ha ritenuto tali eccezioni inammissibili per tardività dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni per proporre istanza di rescissione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. decorre dalla conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento che ha definito il giudizio (autorità emittente, condanna, pena), e non dall'acquisizione integrale di tutti gli atti o della motivazione completa della sentenza
  • Spetta al ricorrente l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione indicando la data in cui ha avuto conoscenza della decisione che intende rescindere
  • La notifica o comunicazione di un ordine di esecuzione che riporti gli estremi dell'autorità giudiziaria, la condanna e la pena può essere sufficiente a far decorrere il termine per proporre l'istanza di rescissione
  • Exceptioni di nullità per violazione del contraddittorio o altre vizi procedurali possono risultare precluse se l'impugnazione è tardiva: l'inammissibilità per tardività impedisce la costituzione del rapporto processuale utile a far valere tali censure in Cassazione
  • La mera assenza di un difensore nominato non solleva automaticamente dall'onere di provare la mancata conoscenza della sentenza: chi invoca tale circostanza deve dimostrare in concreto la data in cui ha avuto conoscenza del provvedimento

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