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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere; il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione relativi ai presunti "gravi indizi di colpevolezza", lamentando assenza di prove dirette, identificazione non precisa nelle videoriprese e mancata dimostrazione che la detenzione non fosse per uso personale; (2) vizio in relazione all'insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione, che sarebbe stato desunto dal Tribunale solo dalla mera recidiva; (3) violazione del principio di proporzione e gradualità (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la misura custodiale era eccessivamente gravosa e sproporzionata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché le censure riguardavano la valutazione giudiziale del compendio indiziario e non denunciavano violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato la correttezza logica e la completezza della motivazione del Tribunale del riesame, che aveva ricostruito un quadro indiziario basato su videoriprese, verbalizzazioni di assuntori, sequestri e arresti di riscontro, nonché su elementi che evidenziavano un'attività di spaccio organizzata con ruoli e turni. Anche il secondo motivo (pericolo di recidiva) è stato ritenuto infondato: la giurisprudenza ammette che le modalità e le circostanze del fatto possano, di per sé, fondare la prognosi di pericolosità. Il terzo motivo (proporzionalità) è stato respinto perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'insussistenza di misure meno afflittive, ritenendo che gli arresti domiciliari e i dispositivi previsti dall'art. 275-bis c.p.p. non avrebbero efficacemente impedito il contributo dell'indagato all'organizzazione. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile, condannato alle spese processuali, e tenuto a versare in via equitativa 3.000 euro alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv. e 110 c.p.

    Norme penali richiamate per contestare il concorso nei reati; usate per definire la fattispecie di concorso in delitti relativi allo spaccio.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione e il commercio di sostanze stupefacenti; elemento del capo d'imputazione (marijuana).

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Menziionato nel provvedimento: la Corte osserva che l'organizzazione del traffico poteva emergere anche se non risultava contestato il reato previsto da questo articolo.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata nella censura sulla motivazione circa le esigenze cautelari; il giudice ha ritenuto corretta l'analisi dei presupposti per la misura.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma relativa all'applicazione e alle modalità delle misure cautelari personali; invocata nella censura sulla proporzionalità e gradualità, ma il Tribunale ha motivato l'adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamato in riferimento ai dispositivi di controllo alternativi (es. strumenti tecnologici); il Tribunale ha spiegato perché tali strumenti non sarebbero stati idonei a neutralizzare il ruolo dell'indagato nell'organizzazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che richiede la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale comunicazione.

  • Legge n. 47/2015

    Richiamata a titolo di quadro normativo e giurisprudenziale per il regime delle misure cautelari e per il valutazione del pericolo di recidiva.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione al principio che consente di valutare l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità e ha liquidato la somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia cautelare la Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione degli elementi di fatto: il controllo è limitato a verifiche di legittimità (violazioni di norme) o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Un compendio indiziario composto da videoriprese coerenti, dichiarazioni di assuntori, sequestri e arresti di riscontro può integrare "gravi indizi di colpevolezza" anche in assenza di prova diretta di cessione al momento specifico.
  • La previsione del pericolo di reiterazione non richiede l'individuazione di una occasione imminente per delinquere: modalità professionali, ruoli ripetuti e inserimento in un'organizzazione strutturata possono giustificare una prognosi di recidiva.
  • La proporzionalità della misura cautelare va valutata rispetto all'effettiva capacità delle misure meno afflittive di neutralizzare i rischi individuati: il giudice deve motivare perché gli arresti domiciliari o i controlli tecnologici siano insufficienti.
  • Ricorsi manifestamente infondati in materia cautelare possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.

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