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Ordinanza

Ordinanza n. 2015/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica il contenuto sostanziale degli atti amministrativi impugnati né i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che la controversia rientra in un contenzioso seriale e presenta questioni cautelari omogenee rispetto ad altri appelli esaminati dalla Sezione. L'appellante ha inoltre contestato la statuizione sulle spese del primo grado, poste a suo carico in applicazione del principio di soccombenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare nel merito, ritenendo non necessario adottare anche in questo giudizio una misura ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l'udienza di merito, nella quale esaminare funditus la maggior parte delle questioni dedotte e adottare una decisione definitiva. La Sezione ha tenuto conto della natura seriale del contenzioso e delle precedenti ordinanze cautelari relative a controversie omogenee, alcune delle quali avevano disposto la sollecita fissazione del merito senza sospendere gli atti. L'appello è stato invece accolto limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado: in considerazione della novità della questione, sono state compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La Sezione ha ritenuto non necessario adottare, nel caso concreto, un provvedimento volto alla sollecita fissazione dell'udienza di merito, poiché la controversia sarebbe stata comunque prevedibilmente definita in tempi brevi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, quando la controversia rientra in un contenzioso seriale e il giudice di primo grado è destinato a fissare sollecitamente l'udienza di merito, il giudice d'appello può ritenere non necessaria l'adozione di un autonomo provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione degli atti.
  • La domanda cautelare può essere respinta quanto alla sospensione degli atti, pur in presenza di un'accoglimento parziale dell'appello limitato alla regolazione delle spese processuali.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare sia in primo grado sia in appello, anche quando il giudice di primo grado abbia originariamente applicato il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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