Cassazione Penale, Sentenza n. 13609/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 66 l. n. 689/1981, ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per violazione degli obblighi connessi alla sua esecuzione. Il ricorrente contestava: 1) insufficienti e parziali fonti di prova (tra cui l'uso di documenti reperiti su internet); 2) omessa valutazione di tutte le informazioni disponibili, in particolare la relazione Uepe favorevole; 3) violazione del diritto di difesa per mancato preavviso utile a produrre documenti; 4) violazione dell'obbligo di applicare, in caso di revoca, un'altra pena sostitutiva più grave (riferendosi alla riforma cd. Cartabia).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per aspecificità e ha ritenuto legittimo l'uso, nel contraddittorio, della documentazione acquisita (anche reperita su internet) integrata da chiarimenti e riscontri da parte di pubbliche amministrazioni. Ha ritenuto infondata la censura sul diritto di difesa, osservando che il ricorrente aveva già prodotto memorie e documentazione e non aveva chiesto termini supplementari. Ha infine respinto il profilo relativo all'obbligo di applicare altra pena sostitutiva, affermando che l'art. 66 l. n. 689/1981 attribuisce al giudice discrezionalità tra conversione in pena detentiva e applicazione di altra pena sostitutiva più grave; nel caso concreto la conversione è stata motivata alla stregua delle gravi e reiterate violazioni e della produzione di documentazione falsa.
Norme richiamate
Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave
La norma attribuisce al giudice discrezionalità nel decidere, in caso di revoca per violazioni gravi o reiterate, se convertire la parte residua nella pena detentiva o applicare un'altra pena sostitutiva più grave; la conversione è legittima quando la prognosi sulla correttezza del rispetto delle prescrizioni è infausta.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della necessità di valutare fonti di prova certe; la Corte non ha ritenuto che la presenza di documenti reperiti in rete, acquisiti nel contraddittorio, fosse di per sé esclusa.
artt. 666 e 676 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione al procedimento di revoca della misura sostitutiva e alle forme del contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie processuali, essendo la documentazione stata acquisita nel contraddittorio e la difesa avendo potuto produrre deduzioni e documenti.
Citato nella formula dell'art. 66 come eccezione per la pena pecuniaria; non decisivo nel caso concreto.
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla progressività del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che non imponga l'obbligo di applicare necessariamente un'altra pena sostitutiva in caso di revoca.
Norma richiamata nella contestazione della difesa ma non ritenuta idonea a mutare la discrezionalità prevista dall'art. 66 l. 689/1981.
legge cd. Cartabia (riforme correlate)
Riferimento normativo-politico usato dalla difesa per sostenere l'orientamento verso la progressività delle misure; la Corte ha richiamato la lettera dell'art. 66 e confermato la discrezionalità del giudice esecutivo.
Norma parzialmente citata nella parte finale del provvedimento (rigetto con disposizione sulle spese); non decisiva ai fini delle questioni di merito qui trattate.
Massime di principio
- La revoca di una pena sostitutiva per violazioni gravi o reiterate può fondarsi su più fonti di prova, incluse comunicazioni ufficiali e documenti acquisiti nel contraddittorio; documenti reperiti online non sono automaticamente esclusi se utilizzati in contraddittorio.
- La prova di produzione di documentazione falsa rileva fortemente ai fini della revoca; tale comportamento può denotare inaffidabilità e mancanza di genuina resipiscenza, giustificando la conversione in pena detentiva.
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità, ai sensi dell'art. 66 l. 689/1981, nel scegliere tra conversione in pena detentiva e applicazione di altra pena sostitutiva più grave; non sussiste un obbligo automatico di applicare una misura sostitutiva diversa.
- Le relazioni favorevoli dell'Uepe o altri rapporti non sono decisive se nettamente smentite da altre risultanze probatorie; il giudizio complessivo sul rispetto delle prescrizioni prevale.
- Per allegare un vizio di violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare concretamente che la mancata tempestiva acquisizione di elementi abbia impedito efficacemente l'esercizio del contraddittorio o la produzione di prove determinanti; la semplice contestazione di breve preavviso non è sufficiente se la difesa ha comunque prodotto memorie e documenti.
- In sede di impugnazione, censure generiche o aspecifiche possono essere dichiarate inammissibili: è necessario sviluppare motivazioni puntuali e confrontarsi con le specifiche risultanze probatorie e logiche della decisione impugnata.
- Quando si impugna una revoca di pena sostitutiva, è strategico produrre tempestivamente documentazione comprovante la regolarità delle autorizzazioni e la genuinità dei corsi o richiedere formalmente termini per raccogliere prove, onde evitare deduzioni sull'inaffidabilità.
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