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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17882/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p., essendo stato dichiarato non imputabile al momento del fatto e sottoposto a misura di sicurezza (assegnazione alla casa di cura e custodia). Il Giudice della riparazione/Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che la sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente non rientrasse nelle formule di proscioglimento che danno diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., salvo i casi di ingiustizia formale previsti dal comma 2. Il ricorso impugnava, tra l'altro, la mancata valutazione della violazione del principio di proporzionalità, la carenza di motivazione e, soprattutto, la mancata liberazione immediata dopo la dichiarazione di non imputabilità, nonché la mancata considerazione che le cause di proscioglimento erano diagnosticate sin dal momento di applicazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso sul punto decisivo relativo all'omessa liberazione dopo la perdita di efficacia della misura cautelare. Ha rilevato che il GUP aveva dichiarato il non luogo a procedere per non imputabilità il 10/03/2020 e la misura di sicurezza era stata disposta solo il 16/10/2020, per cui il ristretto era rimasto in carcere senza titolo in quel periodo. Ciò configura un'ipotesi di ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, con demandata regolamentazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma del codice penale che descrive il reato contestato (citata come riferimento al fatto), non oggetto di interpretazione specifica nella decisione se non per identificare il reato a cui si riferisce la detenzione.

  • art. 314 cod. proc. pen. (comma 1)

    Elenca tassativamente le formule di proscioglimento che danno diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il Giudice della riparazione aveva ritenuto che la proscioglienza per vizio totale di mente non rientrasse nelle fattispecie che di per sé danno diritto alla riparazione.

  • art. 314 cod. proc. pen. (comma 2)

    Stabilisce che il diritto alla riparazione va riconosciuto anche al prosciolto per qualsiasi causa che, durante il processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando risulti irrimediabilmente accertato che il provvedimento che ha disposto o mantenuto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. La Corte ha ritenuto applicabile questa previsione al periodo in cui la custodia è proseguita dopo la dichiarazione di non imputabilità e prima dell'effettiva applicazione della misura di sicurezza.

  • art. 314 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamato nel ricorso come norma che il giudice avrebbe dovuto considerare; la decisione di legittimità non ha accolto il motivo principale fondato su comma 3, ma ha ritenuto decisivo il comma 2 per l'ipotesi concreta.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina le condizioni per l'applicazione della custodia cautelare (presupposti di gravità indiziaria e esigenze cautelari). La Corte ha ricordato che ai sensi dell'art. 314(2) la mancanza di tali condizioni rende la detenzione ingiusta e risarcibile.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Regola gli ulteriori presupposti e limiti della custodia cautelare; richiamata come riferimento alle condizioni la cui carenza può determinare ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314(2).

  • art. 312 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma collegata alla mancanza delle condizioni di applicabilità della misura; la Corte ha considerato che il caso rientra nell'ipotesi di ingiustizia formale prevista dall'art. 314(2).

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 17192 del 18/01/2017 (Nazir, Rv. 269521)

    Precedente richiamato per confermare che il perdurare della custodia dopo la caducazione dell'efficacia della misura cautelare configura ingiustizia formale ai fini della riparazione.

Massime di principio

  • La proscioglienza per inesitenza della imputabilità per vizio totale di mente non dà automaticamente diritto alla riparazione; tuttavia, se la custodia cautelare è stata emessa o mantenuta senza le condizioni previste (art. 314, comma 2 c.p.p.), sussiste ingiustizia formale e il diritto alla riparazione.
  • Se, dopo una decisione che rende inefficace la misura cautelare (es. dichiarazione di non luogo a procedere per non imputabilità), la persona rimane detenuta in carcere per un periodo prima che venga disposta e attuata una diversa misura (es. misura di sicurezza), quel periodo di detenzione può essere considerato ingiusta detenzione risarcibile.
  • Il giudice della riparazione è tenuto a valutare espressamente se la detenzione sia proseguita senza titolo dopo la decisione favorevole all'imputato; il mancato esame di questo profilo può determinare l'annullamento della decisione.
  • In casi analoghi conviene documentare con precisione le date (sentenza/GUP, provvedimento di misura di sicurezza, data di effettiva liberazione/trasferimento) e dedurre specificamente l'ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314(2) c.p.p.
  • La tempestiva impugnazione e la richiesta di immediata liberazione o trasferimento, nonché la sollecitazione al giudice di sorveglianza per l'adozione rapida della misura alternativa, sono elementi rilevanti per evitare periodi di detenzione senza titolo.
  • Il ricorso per equa riparazione deve articolare sia le ragioni sostanziali (insussistenza dei presupposti della custodia) sia quelle temporali (periodi specifici di detenzione senza titolo) per ottenere il riconoscimento dell'ingiustizia formale.

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