Cassazione Penale, Sentenza n. 16599/2026 del 08/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 29/10/2024 con cui il Pubblico Ministero aveva disposto il dissequestro e la restituzione del trattore, contestando la mancata considerazione da parte del PM dell'esistenza di una controversia sulla proprietà del bene: secondo il ricorrente il trattore avrebbe dovuto rimanere sotto sequestro e la decisione essere rimessa al giudice civile; dedotto un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio impugnatorio proposto (ricorso per cassazione) non era idoneo a impugnare direttamente il provvedimento del pubblico ministero relativo alla restituzione del sequestro probatorio. La Corte ha richiamato la distinzione tra sequestro probatorio e sequestro preventivo e spiegato che, se il procedimento ha superato la fase delle indagini preliminari (come nel caso, con riferimento alla prima udienza dibattimentale), le decisioni sul sequestro probatorio spettano al giudice che procede e non è possibile riqualificare il ricorso in opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. perché la competenza del giudice delle indagini preliminari non può essere fatta rivivere. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle sole spese processuali, senza applicazione di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
La Corte distingue il ruolo del pubblico ministero nella restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio (potere decisionale del PM e possibilità di opposizione ex art. 263, comma 5, solo in fase di indagini preliminari) e chiarisce che la riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione è ammissibile solo se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare la diversa disciplina del sequestro preventivo: al PM è attribuito il compito di delibare la richiesta di revoca del sequestro preventivo con possibilità di provvedere o di trasmettere al giudice.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Citato per sottolineare che il controllo giurisdizionale sull'eventuale revoca del sequestro preventivo avviene in sede di appello al tribunale, disciplina non estendibile per analogia al sequestro probatorio.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato nella parte che regola il ricorso per cassazione avverso decisioni sui provvedimenti cautelari (distinzioni tra rimedi e motivi ammessi a secondo della fase procedimentale).
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni possibili dopo le decisioni sui sequestri e della relativa disciplina dei rimedi in relazione alla fase procedimentale.
art. 606 cod. proc. pen.
Citato per indicare i motivi ammessi in cassazione avverso le decisioni del giudice che decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5 (ma non applicabile nel caso perché la riqualificazione non era possibile).
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la regola dell'impugnazione 'differita' delle ordinanze in materia di sequestro probatorio che, superata la fase dibattimentale, sono impugnabili unitamente alla sentenza.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Menzionato in relazione alla possibile riqualificazione del ricorso per cassazione in opposizione ex art. 263, comma 5, ma applicabile solo se la fase procedimentale fosse rimasta quella delle indagini preliminari.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023 (Rv. 284993)
Richiamata dalla Corte per confermare il principio per cui il meccanismo di controllo previsto dall'art. 263 cod. proc. pen. sul sequestro probatorio opera esclusivamente nella fase delle indagini preliminari e non è possibile applicare per analogia l'art. 322-bis alle ordinanze in materia di sequestro probatorio.
Massime di principio
- Se il bene è sequestrato come sequestro probatorio durante le indagini preliminari, il rimedio corretto alla restituzione negata è l'opposizione al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263, comma 5; in caso di rigetto di tale opposizione è ammessa la cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606.
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento idoneo per impugnare direttamente il provvedimento del pubblico ministero che dispone la restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, salvo che il rimedio venga correttamente qualificato e la fase procedimentale lo consenta.
- Una volta che il procedimento ha superato la fase delle indagini preliminari e si è passati al dibattimento, le decisioni in materia di sequestro probatorio spettano al giudice che procede; non è possibile riattivare la competenza del giudice delle indagini preliminari con una riqualificazione ex post del ricorso.
- La disciplina del sequestro preventivo è diversa: per il sequestro preventivo opera l'appello al tribunale ai sensi dell'art. 322-bis e non le stesse regole del sequestro probatorio.
- In caso di scelta errata del rimedio impugnatorio o di sopravvenuta evoluzione della fase processuale (es.: passaggio al dibattimento), il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle sole spese processuali, senza necessariamente applicazione di sanzioni pecuniarie, quando l'inammissibilità dipenda dalla progressione del procedimento.
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