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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15226/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da rapporti finanziari intercorsi tra una persona fisica e una donna nel periodo 1991-1993, con concessione di prestiti di denaro garantiti da assegni bancari. La vicenda degenerava in un procedimento penale: la condotta veniva riqualificata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, per il solo profilo della tentata estorsione, la Corte di cassazione penale disponeva l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p. per la valutazione della domanda risarcitoria. Nel giudizio civile di rinvio il danneggiato sosteneva di avere subito un danno diretto patrimoniale e non patrimoniale per effetto delle condotte intimidatorie poste in essere nei confronti della moglie, nonché uno sviamento della clientela professionale e un pregiudizio alla reputazione, invocando anche ulteriori fatti della complessiva vicenda debitoria, come il riempimento abusivo di assegni e il preteso calcolo di interessi usurari. La Corte d’appello rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente la potenzialità dannosa della condotta nei confronti del ricorrente, anche perché l’assegno era stato sequestrato subito, la minaccia era rivolta alla moglie e il danno allegato era stato prospettato in modo generico. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava: 1) violazione dell’art. 278 c.p.c., degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell’art. 185 c.p. e dell’art. 629 c.p., oltre a vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale escluso la potenzialità dannosa della tentata estorsione e per avere negato che una minaccia indiretta possa produrre danno; 2) violazione dell’art. 622 c.p.p. e degli artt. 392 e 183 c.p.c., per avere la Corte ristretto la causa petendi al solo episodio di minaccia del novembre 1993, escludendo gli ulteriori fatti illeciti dedotti e negando la possibilità di emendatio libelli nel giudizio civile di rinvio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese dei gradi precedenti, assumendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto liquidare unitariamente le spese dell’intera vicenda processuale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sull’immediata neutralizzazione del titolo di credito e sulla mancata allegazione di pregiudizi concreti successivi; il secondo perché difettava di autosufficienza, non essendo riprodotte le conclusioni del primo grado penale né gli atti necessari a verificare se i fatti ulteriori integrassero mera precisazione della domanda o mutatio libelli vietata; il terzo perché difettava di interesse, poiché l’accoglimento avrebbe comportato un aggravio, non un vantaggio, per il ricorrente in tema di spese globalmente regolate secondo la soccombenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la potenzialità dannosa della condotta per l’immediato sequestro dell’assegno e per la mancanza di un danno concreto allegato e provato secondo il parametro civilistico del "più probabile che non". Ha inoltre ribadito che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è autonomo rispetto al processo penale, ma conserva natura di giudizio d’appello, sicché è consentita solo l’emendatio libelli e non l’introduzione di domande nuove. Infine, ha escluso l’interesse del ricorrente a dolersi della mancata liquidazione delle spese di tutti i gradi, osservando che una decisione in tal senso gli avrebbe potuto arrecare un pregiudizio economico ulteriore. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con l’atto dovuto relativo al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 278 c.p.c.

    ai fini della condanna generica non basta l’illiceità della condotta, ma occorre una seppur sommaria prova della potenzialità dannosa e del probabile verificarsi del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base dell’illecito aquiliano e come parametro da prospettare nel giudizio civile di rinvio

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale, che deve essere allegato e collegato alla specifica vicenda

  • art. 185 c.p.

    richiamato quale fonte del collegamento tra reato e obbligo risarcitorio

  • art. 629 c.p.

    richiamato in relazione alla tentata estorsione posta a fondamento del rinvio ai soli effetti civili

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente o mancante, ma la doglianza è stata ritenuta generica

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione

  • art. 622 c.p.p.

    il rinvio ai soli effetti civili è giudizio autonomo rispetto a quello penale, ma conserva natura di giudizio d’appello e non consente domande nuove

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 183 c.p.c. per sostenere l’ammissibilità della precisazione della domanda nel giudizio di rinvio

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di precisazione e integrazione delle domande nei limiti consentiti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia sulle spese

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire manca quando il motivo, se accolto, non procurerebbe alcun vantaggio concreto ma anzi un possibile aggravio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato se dovuto

  • Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per i presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile opera autonomamente rispetto al processo penale e applica le regole probatorie civilistiche, verificando il nesso causale e la potenzialità dannosa secondo il criterio del "più probabile che non".
  • Ai fini della condanna generica ex art. 278 c.p.c. non è sufficiente la mera illiceità del fatto: occorre che la parte alleghi e dimostri, almeno in termini di probabilità, un pregiudizio concreto e attuale o comunque la ragionevole attitudine lesiva della condotta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una contestazione astratta del merito senza indicare specificamente i pregiudizi concretamente derivati.
  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento penale ai soli effetti civili è consentita l’emendatio libelli per precisare gli elementi dell’illecito civile, ma non la mutatio libelli, cioè l’introduzione di domande del tutto nuove rispetto a quelle già proposte nel primo grado penale.
  • La doglianza sulle spese di lite è inammissibile per difetto di interesse quando il suo eventuale accoglimento non apporterebbe un vantaggio alla parte, ma potrebbe comportare un peggioramento della sua posizione economica complessiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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