Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 723/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 332/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3855/2022 del Tribunale di Latina Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il 19.03.2025 passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente;

Giustizia amministrativa202600232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 332/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite accredito sulla Carta elettronica del docente, e aveva condannato il Ministero al pagamento della complessiva somma di euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, che non aveva eseguito il giudicato né fornito elementi ostativi. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza presupposta era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e non era stata eseguita. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli adempimenti necessari all'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente. In caso di persistente inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di altro funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza al Ministero è stata effettuata ai fini e per gli effetti previsti dalla disposizione, prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la fonte del beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, oggetto della sentenza presupposta.

Massime di principio

  • Il giudicato che condanna una pubblica amministrazione a corrispondere una somma o ad attribuire un beneficio deve essere eseguito integralmente; l'inerzia dell'amministrazione, non giustificata da elementi ostativi, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di intervenire entro un termine successivo in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente, con previsione dell'insediamento su sollecitazione della parte vittoriosa e con imputazione del relativo compenso all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.