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Messaggio

Messaggio numero 21389 del 17-08-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le istruzioni operative per la concreta fruizione dello sgravio contributivo ex lege n. 247/2007 relativo agli importi corrisposti nel 2009, dopo l’ammissione al beneficio. Vengono disciplinati limiti del conguaglio, criteri di calcolo, casistiche particolari, modalità di recupero per datori di lavoro non agricoli e agricoli, nonché gli adempimenti a carico di aziende e sedi INPS.

Sgravio contributivo 2009 per la contrattazione di secondo livello: modalità operative di fruizione

Sgravio contributivo 2009 per la contrattazione di secondo livello

Il documento fornisce le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto per l’anno 2009 ai sensi della legge n. 247/2007, dopo l’ammissione delle aziende al beneficio. L’obiettivo è disciplinare il conguaglio, le ipotesi particolari e gli adempimenti richiesti a datori di lavoro e sedi INPS.

Quadro generale del beneficio

Gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile. Se l’azienda ha titolo a un importo inferiore per ragioni legate all’impianto della contrattazione di secondo livello o per altre cause, il conguaglio deve essere limitato alla sola quota effettivamente spettante.

Ai fini del calcolo dello sgravio deve essere considerata l’aliquota vigente nel mese di corresponsione del premio. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, quindi alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Coesistenza di premi aziendali e territoriali

Per i lavoratori che percepiscono premi riconducibili sia alla contrattazione aziendale sia a quella territoriale, lo sgravio deve essere fruito in proporzione tra le due tipologie di premio.

Il documento riporta un esempio numerico nel quale:

  • retribuzione annua del lavoratore, comprensiva dei premi: € 30.000;
  • premio aziendale: € 700,00;
  • premio territoriale: € 500,00;
  • misura massima di premio sgravabile: € 675,00, pari al 2,25% di € 30.000;
  • sgravio azienda: € 169,00, pari al 25% di € 675;
  • sgravio lavoratore: € 62,00, pari al 9,19% di € 675.

La ripartizione proporzionale è calcolata in base al peso dei due premi sul totale (€ 700 su € 1.200 = 58%; € 500 su € 1.200 = 42%), con conseguente suddivisione delle quote di sgravio tra contratto aziendale e territoriale.

Aziende cessate o sospese

Le aziende autorizzate allo sgravio per il 2009 che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10V) per fruire dell’incentivo spettante.

Lavoratori iscritti ad enti pensionistici diversi dall’INPS

Il decreto interministeriale 19 dicembre 2009 affida all’Istituto la gestione del beneficio anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, indicati come INPDAP, INPGI, IPOST ed ENPALS.

Per tali lavoratori:

  • le aziende autorizzate devono rivolgersi direttamente agli enti interessati;
  • per i lavoratori per i quali il datore di lavoro versa all’INPS solo le “contribuzioni minori”, lo sgravio va operato sulla posizione contributiva INPS e limitatamente alla quota spettante su tali contribuzioni.

Istruzioni operative per le posizioni contributive

Alle posizioni contributive delle aziende autorizzate allo sgravio, diverse dai datori di lavoro agricoli, è stato assegnato automaticamente il codice di autorizzazione “9D”.

Modalità di recupero per i datori di lavoro non agricoli

I datori di lavoro non agricoli ammessi allo sgravio devono utilizzare nuovi codici causale da valorizzare nell’Elemento del flusso UNIEMENS, distinti per tipologia contrattuale e per quota datoriale o lavoratore:

  • L944: sgravio aziendale ex DM 17-12-09, quota a favore del datore di lavoro;
  • L945: sgravio aziendale ex DM 17-12-09, quota a favore del lavoratore;
  • L946: sgravio territoriale ex DM 17-12-09, quota a favore del datore di lavoro;
  • L947: sgravio territoriale ex DM 17-12-09, quota a favore del lavoratore.

In sede di conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Il recupero deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio, con riferimento a periodi contributivi non anteriori ad agosto 2010.

Datori di lavoro agricoli

Per le aziende agricole con dipendenti valgono le disposizioni già fornite con la circolare n. 111 del 14/10/2009.

Adempimenti delle aziende

Per gli sgravi autorizzati per l’anno 2009, le aziende devono presentare alla struttura territoriale competente un’istanza cartacea su apposito modello allegato alla circolare. Nell’istanza devono essere indicati:

  • l’importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
  • l’importo dello sgravio per contrattazione territoriale, con separazione tra quota datore di lavoro e quota lavoratore;
  • l’importo dello sgravio per contrattazione aziendale, con separazione tra quota datore di lavoro e quota lavoratore.

Anche in questa fase il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono acquisire gli importi dello sgravio spettante, relativi sia alla quota datoriale sia a quella del lavoratore, tramite la procedura residente in ex-AS400, opzione 24 “consultazione emissione sgravi”. Durante la selezione della riga contributiva l’operatore deve:

  • apporre una “X” sul lato sinistro;
  • indicare successivamente la lettera che identifica il tipo di sgravio:
    • “C” per sgravio da contrattazione aziendale;
    • “T” per sgravio da contrattazione territoriale.

Successivamente le sedi devono acquisire gli importi indicati nell’istanza, distinti tra quota datore di lavoro e quota lavoratore. Le altre tipologie di sgravio presenti nella procedura, ossia importo INAIL e TFR, sono inibite.

Infine, le sedi devono comunicare all’azienda l’eventuale credito residuo, compensabile con eventuali debiti.

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