Cassazione Penale, Sentenza n. 01623/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha disposto la custodia cautelare in carcere per reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha dedotto violazione di legge sostenendo che i fatti contestati (organizzazione di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico operante in via Corinaldo, Roma) coincidono con quelli per cui il ricorrente era già stato condannato con sentenza del GIP del 31/03/2021, divenuta definitiva il 24/10/2023, essendosi la condanna pronunciata su una contestazione formulata in modo "aperto" (permanenza dall'11/2017 fino alla data della richiesta). Perciò si sarebbe configurato un caso di ne bis in idem e di improcedibilità rispetto al capo n. 1, con conseguente necessità di rivedere la valutazione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a discutere questioni di merito non emergenti come vizi di legge dall'ordinanza impugnata. Ha altresì richiamato il principio secondo cui, in caso di reato permanente contestato in forma "aperta", la mera coincidenza temporale con la sentenza di primo grado non costituisce prova automatica della prosecuzione della condotta: l'accusa deve dimostrare il protrarsi fino alla data indicata. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale utilizzata per contestare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oggetto della misura cautelare; la Corte non ha ritenuto che dall'ordinanza emergesse un vizio di legge collegato a questa norma.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al possesso e al traffico di sostanze stupefacenti, citata tra i reati per cui è stata disposta la custodia cautelare.
artt. 272, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. pen.
Norme riferite a riconoscimento, efficacia e limiti delle pene e delle sentenze; richiamate nel ricorso per presunte violazioni di legge, ma la Cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse meramente di merito e quindi inammissibile.
art. 649 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato e sue conseguenze; invocata nel ricorso, ma non ritenuta idonea a far emergere un vizio di legge dall'ordinanza cautelare impugnata.
art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
Dispositivo processuale che limita i motivi di ricorso avverso le ordinanze cautelari alla sola violazione di legge emergente dal provvedimento impugnato; applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso che invece sollevava questioni di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (esecuzione delle condanne pecuniarie e registrazioni).
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016 (Ariano)
Principio richiamato secondo cui, nella fattispecie del reato permanente con contestazione in forma 'aperta', la mera indicazione della sentenza di primo grado come termine della permanenza non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data: occorre verificare se il giudice di merito abbia effettivamente accertato il protrarsi della condotta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare può riguardare soltanto vizi di legge che emergono dall'ordinanza stessa; questioni di merito che richiedono comparazioni fattuali tra procedimenti diversi rendono il ricorso inammissibile.
- In caso di reato permanente contestato in formula "aperta", la pronuncia di primo grado che indica la sentenza come termine della permanenza non vale automaticamente come prova del protrarsi della condotta fino a quella data: l'onere di prova della prosecuzione resta in capo all'accusa e deve risultare dall'istruttoria di merito.
- Se si intende far valere che una custodia cautelare riguarda fatti già definitivamente giudicati (ne bis in idem o improcedibilità), occorre strutturare il motivo di impugnazione in termini di vizio di diritto emergente dall'atto impugnato o utilizzare i rimedi appropriati in sede di merito, altrimenti il gravame in cassazione sarà dichiarato inammissibile.
- Se si ritiene che una misura cautelare non sia più giustificata per effetto di una precedente sentenza definitiva, è opportuno richiedere al GIP la revisione/richiesta di revoca o presentare motivi impugnatori mirati che documentino l'identità degli elementi essenziali (soggettivi, oggettivi e temporali) tra i procedimenti.
- Nel valutare sovrapposizioni tra sentenze e misure cautelari occorre sempre verificare l'effettiva identità della condotta contestata e non limitarsi alla corrispondenza formale delle qualificazioni o dell'indicazione temporale 'fino alla sentenza'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01417/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01418/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01419/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01421/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01424/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01425/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →