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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36312/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché presentato personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 7 aprile 2026, ha rigettato l’istanza del semilibero volta a ottenere una licenza di cinque giorni. L’interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Dal testo non risultano ulteriori motivi di censura: la Corte ha rilevato che il ricorso personale non è consentito dall’art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla L. 103/2017, che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    A seguito della modifica all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., operata dall'art. 1, comma 63, L. 103/2017, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la proposizione personale del ricorso comporta l’inammissibilità.

  • art. 1, comma 63, L. 103/2017

    A seguito della modifica all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., operata dall'art. 1, comma 63, L. 103/2017, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

    La modifica legislativa ha escluso la possibilità di presentare personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione di un difensore abilitato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso presentato personalmente dall’interessato è inammissibile.
  • Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, può essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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