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Sentenza

Sentenza n. 4420/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2089/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.04.2024;

Giustizia amministrativa202504989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, disposto dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2089/2024 del 22 aprile 2024, di accreditare sulla carta del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2089/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 maggio 2024 in copia informatica munita di attestazione di conformità. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito tale statuizione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica del titolo esecutivo i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha chiarito che il termine decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità, poiché il «titolo esecutivo» richiamato dall'art. 14 è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c. è requisito distinto e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e accolto il ricorso, ordinando al Ministero di adempiere integralmente entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per agire in ottemperanza contro l'amministrazione occorre rispettare il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; nel caso deciso il termine risultava decorso.

  • art. 474 c.p.c.

    Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

    Ai fini del termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo rilevante per il termine dell'art. 14 d.l. 669/1996 e, a seguito delle modifiche della legge Cartabia, non è necessaria per l'esecuzione civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

    Accertata la mancata esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza accoglie il ricorso e dispone le misure necessarie a ottenere l'adempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notifica al debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; tale decorrenza non richiede la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • Quando l'amministrazione non esegue una statuizione coperta da giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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