Cassazione Penale, Sentenza n. 18590/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza che ha disposto una misura interdittiva consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di dieci mesi ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, con reato presupposto l'art. 316-ter c.p. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta nuova domanda cautelare del Pubblico Ministero e nullità degli atti successivi per la revoca di una precedente misura dichiarata nulla per mancata fissazione dell'udienza ex art. 47 d.lgs. 231/2001; (2) violazione per l'assente iscrizione della società nel registro degli indagati; (3) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001 esclude la possibilità di un ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P., ammettendo il ricorso per cassazione solo contro il provvedimento emesso dal tribunale in qualità di giudice dell'appello cautelare. La sentenza richiama altresì l'art. 325 c.p.p. e il sistema delle impugnazioni sulle misure cautelari, sottolineando l'alternatività tra riesame (o appello) e ricorso per cassazione immediato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 52, comma 2
il comma 2 prevede che contro il provvedimento emesso dal tribunale in qualità di giudice dell'appello cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge
esclude la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di prime cure (G.I.P.); la cassazione è esperibile solo contro la decisione del giudice d'appello.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 24
misura interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
norma disciplinante le sanzioni interdittive applicabili alle società in caso di responsabilità ai sensi del decreto.
codice penale - art. 316-ter
reato presupposto indicato dalla Procura come fondamento dell'illiceità ai sensi del d.lgs. 231/2001.
codice di procedura penale - art. 325
l'art. 325 introduce una deroga espressa, disciplinando il ricorso immediato in cassazione solo avverso il decreto di sequestro
sostiene l'interpretazione secondo cui il legislatore ha limitato i ricorsi immediati in cassazione in favore di rimedi di merito (riesame/appello) per le misure cautelari.
codice di procedura penale - artt. 311, 322-bis, 324, 287-290, 309 comma 1
richiamati a supporto dell'argomentazione sistematica sul regime delle impugnazioni e sull'alternatività tra riesame/appello e ricorso immediato per cassazione; in particolare evidenziano le norme che regolano i rimedi contro le misure cautelari e interdittive.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - art. 34
richiama l'interpretazione del procedimento del d.lgs. 231/2001 alle disposizioni del codice di procedura penale, giustificando l'applicazione delle regole del sistema cautelare codicistico.
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione contro l'ordinanza del G.I.P. che dispone una misura interdittiva ai sensi del d.lgs. 231/2001 è in linea di principio inammissibile: occorre esperire prima i rimedi di merito (appello/iesame) e solo contro la decisione del giudice d'appello è possibile ricorrere per cassazione per violazione di legge.
- Le questioni procedurali (p.es. nullità di un precedente provvedimento, mancata iscrizione nel registro degli indagati) vanno sollevate e valutate nei rimedi previsti dal sistema delle impugnazioni; la loro trattazione in sede di cassazione richiede l'ammissibilità del ricorso.
- Nel sistema delle misure cautelari il riesame/appello comporta un controllo di merito che può sanare vizi motivazionali; il ricorso per cassazione è invece un rimedio di legittimità volto ad incidenza demolitoria solo per errori di diritto o mancanza di motivazione.
- Presentare un ricorso inammissibile espone alla condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (somma a favore della Cassa delle ammende), perciò è necessario valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione.
- Se si contesta la legittimità di misure interdittive ex d.lgs. 231/2001, la strategia difensiva più solida è quella di procedere con i rimedi di merito previsti dalla normativa (appello/riesame) per ottenere un esame pieno delle esigenze cautelari e delle allegazioni di nullità.
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