Regolamento (UE) 2024/737
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/737 della Commissione, del 21 febbraio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (CE) n. 1484/95, sostituendone l’allegato I per adeguare i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci. La Commissione ha previsto l’entrata in vigore immediata, al fine di applicare rapidamente i nuovi valori.
Modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 aggiornando i prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame e dell’ovoalbumina, limitatamente all’aggiornamento dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, delle condizioni di applicazione dei dazi addizionali all’importazione previste dal regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda in particolare le merci individuate nell’allegato I del regolamento modificato; nel testo fornito è espressamente indicato il codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati) di origine BR. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/737 modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. La Commissione richiama il controllo regolare dei dati di mercato e la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci.
Base normativa e finalità
L’intervento si fonda sull’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e sull’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, concernente il regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. La logica della misura è quella di mantenere aggiornati i prezzi rappresentativi utilizzati per l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato riporta i dati aggiornati per le merci interessate, includendo codice NC, descrizione, prezzo rappresentativo, cauzione e origine.
Dato specifico riportato nell’allegato
Tra le voci espressamente riportate nel testo fornito figura il codice NC 0207 14 10, relativo a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", con prezzo rappresentativo pari a 307,1 EUR/100 kg, cauzione pari a 0 EUR/100 kg e origine BR. L’indicazione dell’origine rinvia alla nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470.
Entrata in vigore e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta motivata dall’esigenza di applicare la misura il più rapidamente possibile dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Il regolamento mira ad aggiornare i prezzi rappresentativi utilizzati ai fini del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina.
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi e, ove previsto, la cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95.
Aggiornamento del prezzo rappresentativo per una specifica voce NC
Nell’allegato è indicato, tra gli altri dati, il codice NC 0207 14 10 relativo ai pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con prezzo rappresentativo pari a 307,1 EUR/100 kg, cauzione pari a 0 EUR/100 kg e origine BR.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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