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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8142 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva dichiarato nulli gli atti impositivi per tardività della notifica, ritenendo inapplicabile la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002. La CTR aveva considerato ostativa la precedente notificazione di un processo verbale di constatazione, ritenendo che ciò impedisse al contribuente di avvalersi delle disposizioni di condono di cui agli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge. L'Agenzia ha sostenuto che la proroga opera per tutti i contribuenti che non si siano avvalsi del condono, anche quando non abbiano potuto accedervi a causa della precedente notificazione di un PVC.

La decisione

Per l'ILOR 1997, il contribuente aveva definito la controversia ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, cassando senza rinvio la sentenza limitatamente a tale annualità e compensando le spese. Per le altre annualità, la Corte ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo, relativo al difetto di motivazione. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 10, comma 1

    Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge [...] i termini [...] sono prorogati di due anni

    La proroga biennale dei termini per l'accertamento si applica a tutti i contribuenti che non abbiano definito la propria posizione mediante le procedure di condono, senza distinguere tra chi non abbia voluto aderire e chi non abbia potuto farlo, ad esempio per la precedente notificazione di un processo verbale di constatazione.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8 e 9

    Disciplinano diverse forme di definizione agevolata e condono fiscale. La mancata possibilità concreta di accedervi non esclude l'applicazione della proroga prevista dall'art. 10.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Prevede i termini ordinari per la notificazione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi; tali termini sono stati prorogati di due anni dall'art. 10 della legge n. 289/2002 nei casi considerati.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    Prevede i termini per gli accertamenti in materia IVA, anch'essi soggetti alla proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002.

  • D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12

    Ha consentito la definizione agevolata di determinate controversie tributarie, con conseguente estinzione del giudizio una volta perfezionata la definizione.

  • Legge n. 289/2002, art. 16, comma 8

    Prevede l'estinzione del giudizio in caso di definizione della lite secondo le procedure agevolate richiamate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46

    Consente di dichiarare l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere quando vengono meno le ragioni di contrasto tra le parti.

  • Codice di procedura civile, art. 383

    Disciplina il rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza, quando sono necessari ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale stabilisce che una proroga opera per chi non si avvale di un beneficio, l'espressione può comprendere sia chi sceglie di non aderire sia chi non può aderire per ragioni oggettive, salvo che la legge preveda espressamente una distinzione.
  • La precedente notificazione di un processo verbale di constatazione, se impedisce l'accesso al condono, non esclude automaticamente l'applicazione della proroga dei termini di accertamento prevista per i contribuenti che non hanno definito la propria posizione.
  • La validità degli atti impositivi deve essere verificata considerando il termine ordinario eventualmente prorogato dalla legge; non è sufficiente applicare il termine ordinario senza esaminare le proroghe speciali vigenti.
  • La definizione agevolata della controversia determina la cessazione della materia del contendere e rende non più attuali le decisioni di merito già pronunciate, che devono essere rimosse mediante cassazione senza rinvio.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo relativo all'interpretazione della norma ma sono necessari ulteriori accertamenti, la sentenza viene cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto.

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