Risposta n. 199 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene che la soglia di 200 kW debba riferirsi alla sola potenza del nuovo impianto che fruisce del Superbonus e che il limite massimo di spesa agevolabile debba essere moltiplicato, ai sensi del comma 10-bis, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un'unità abitativa ricavabile dal Rapporto Immobiliare.
Superbonus: installazione da parte di una ONLUS di un impianto fotovoltaico 200 kW su edificio già servito da impianto preesistente 217 kW e calcolo del limite massimo di spesa agevolabile - Art. 119, comma 10-bis DL Rilancio
Il quesito
1) Se la soglia limite di 200 kW vada verificata considerando solo la potenza del nuovo impianto o anche quella dell'impianto preesistente; 2) come calcolare il tetto massimo di spesa agevolabile con aliquota 110% per l'installazione dell'impianto fotovoltaico in presenza del comma 10-bis.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, nei presupposti indicati (incluso il deposito CILAS e il possesso dei requisiti del comma 10-bis), la soglia di 200 kW si verifica con riferimento all'impianto installato e non agli impianti preesistenti; il limite di spesa è comunque vincolato a 2.400 euro/kW (1.600 euro/kW se l'intervento è classificato come ristrutturazione edilizia/nuova costruzione/ristrutturazione urbanistica) e l'importo massimo agevolabile di 96.000 euro riferito all'intero impianto va moltiplicato per il rapporto tra superficie complessiva dell'immobile e superficie media di unità abitativa previsto dal comma 10-bis (esempio: per 200 kW, 2.400x200 = 480.000 euro).
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