Sentenza del 10/12/2020 n. 3969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo - Deposito telematico - Obbligo - Entrata in vigore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela decisione ha chiarito che, in base alla modifica normativa, dall'1 luglio 2019 sussiste l'obbligo di notificare e depositare telematicamente tutti gli atti e documenti processuali per i giudizi (in primo e in secondo grado) instaurati con ricorso notificato da tale data, secondo le modalità previste dal d.m. n. 16/2013
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la questione riguardava l'obbligo di notificare e depositare tutti gli atti e i documenti processuali esclusivamente con modalità telematiche in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119/2018 che ha sostituito il comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992; il successivo comma 5 ha precisato che la disposizione si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, determinando l'effettivo obbligo di deposito telematico a partire da tale data e rimandando alle disposizioni del d.m. 23 dicembre 2013, n. 16 per le modalità operative
Norme richiamate
d.l. 119/2018, art. 16
ha modificato il comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 imponendo la modalità esclusivamente telematica per notifica e deposito degli atti processuali
d.lgs. 546/1992, art. 16-bis
riceve la nuova disciplina che rende obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali; il comma 5 (introdotto/collegato) fissa la decorrenza dell'obbligo per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019
d.m. 23 dicembre 2013, n. 16
definisce le modalità operative per il deposito e la notifica telematica che devono essere rispettate per adempiere all'obbligo stabilito dalla normativa sopracitata
Massime di principio
- L'obbligo di deposito telematico si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati con ricorso notificato a decorrere dall'1 luglio 2019; per ricorsi notificati anteriormente, vanno verificate le disposizioni transitorie e la prassi del giudice.
- Per rispettare l'obbligo è necessario conformarsi alle modalità tecniche dettate dal d.m. n. 16/2013 (es. formati, canali telematici, PEC), pena possibili rilievi procedurali: è dunque opportuno curare la correttezza formale del deposito telematico.
- La valutazione della decorrenza è ancorata alla data di notifica del ricorso: va quindi verificata con attenzione la prova della notificazione per stabilire se il procedimento rientra nell'ambito dell'obbligo telematico.
- Nei casi di incertezza o di mancata possibilità tecnica, è consigliabile chiedere al giudice indicazioni procedure o eventuali deroghe/proroghe; tuttavia la regola è l'uso esclusivo del canale telematico per i procedimenti iniziati dopo la data fissata.
- Per i processi d'appello si applica la medesima regola quando il giudizio è stato instaurato in primo grado con ricorso notificato dal 1° luglio 2019: l'obbligo di telematicità opera sia in primo che in secondo grado, nei termini indicati dalla norma.
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