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Sentenza

Sentenza del 10/12/2020 n. 3969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo - Deposito telematico - Obbligo - Entrata in vigore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la decisione ha chiarito che, in base alla modifica normativa, dall'1 luglio 2019 sussiste l'obbligo di notificare e depositare telematicamente tutti gli atti e documenti processuali per i giudizi (in primo e in secondo grado) instaurati con ricorso notificato da tale data, secondo le modalità previste dal d.m. n. 16/2013

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la questione riguardava l'obbligo di notificare e depositare tutti gli atti e i documenti processuali esclusivamente con modalità telematiche in virtù della modifica normativa introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119/2018 che ha sostituito il comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992; il successivo comma 5 ha precisato che la disposizione si applica ai giudizi instaurati con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, determinando l'effettivo obbligo di deposito telematico a partire da tale data e rimandando alle disposizioni del d.m. 23 dicembre 2013, n. 16 per le modalità operative

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018, art. 16

    ha modificato il comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. 546/1992 imponendo la modalità esclusivamente telematica per notifica e deposito degli atti processuali

  • d.lgs. 546/1992, art. 16-bis

    riceve la nuova disciplina che rende obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali; il comma 5 (introdotto/collegato) fissa la decorrenza dell'obbligo per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 16

    definisce le modalità operative per il deposito e la notifica telematica che devono essere rispettate per adempiere all'obbligo stabilito dalla normativa sopracitata

Massime di principio

  • L'obbligo di deposito telematico si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati con ricorso notificato a decorrere dall'1 luglio 2019; per ricorsi notificati anteriormente, vanno verificate le disposizioni transitorie e la prassi del giudice.
  • Per rispettare l'obbligo è necessario conformarsi alle modalità tecniche dettate dal d.m. n. 16/2013 (es. formati, canali telematici, PEC), pena possibili rilievi procedurali: è dunque opportuno curare la correttezza formale del deposito telematico.
  • La valutazione della decorrenza è ancorata alla data di notifica del ricorso: va quindi verificata con attenzione la prova della notificazione per stabilire se il procedimento rientra nell'ambito dell'obbligo telematico.
  • Nei casi di incertezza o di mancata possibilità tecnica, è consigliabile chiedere al giudice indicazioni procedure o eventuali deroghe/proroghe; tuttavia la regola è l'uso esclusivo del canale telematico per i procedimenti iniziati dopo la data fissata.
  • Per i processi d'appello si applica la medesima regola quando il giudizio è stato instaurato in primo grado con ricorso notificato dal 1° luglio 2019: l'obbligo di telematicità opera sia in primo che in secondo grado, nei termini indicati dalla norma.

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