Deliberazione n. 310 del 23/05/2024
Provvedimento del 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate, mediante trasmissione in formato hash, e a prescriverne l’eventuale conservazione a soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali, adottate in via d’urgenza e poi confermate dal Garante.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento è stato attivato su iniziativa della persona interessata, che aveva chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme indicate.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure d’urgenza, salvo ratifica successiva del Collegio.
Segnalazione e intervento urgente
La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissis. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 203 e 204 del 9 maggio 2024, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.
Le misure disposte sono state:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito del procedimento
Il Collegio, preso atto della documentazione e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi natura confermativa delle misure già adottate in urgenza e non prevede sanzioni pecuniarie o ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già imposte in via provvisoria.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi di c.d. revenge porn e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Con le determinazioni nn. 203 e 204 del 9 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le stesse determinazioni hanno imposto alle società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica da parte del Garante
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 203/2024 e 204/2024 adottati il 9 maggio 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure preventive e conservativo-probatorie disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme.
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