Cassazione Penale, Sentenza n. 14503/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 30/06/2025 con cui il Tribunale aveva approvato il rendiconto dell'amministratore giudiziario nella procedura di confisca di società riconducibili allo Iannotta. I motivi dedotti riguardavano: (i) violazione del principio del contraddittorio per mancata ostensione e rilascio di copie degli atti depositati dall'amministratore giudiziario e diniego di un breve differimento dell'udienza; (ii) omissione di valutazione e motivazione rispetto alle memorie difensive e alle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente in udienza, nonché vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla presunta mancata disponibilità degli atti, dato che gli atti e la memoria dell'amministratore erano in cancelleria e disponibili alla difesa dal 19/06/2025 (quindi prima dell'udienza). Il diniego del rilascio di copie e il differimento richiesto il giorno dell'udienza non ha violato il contraddittorio perché la documentazione era consultabile dall'inizio delle udienze fino al momento della trattazione. Quanto all'omessa considerazione delle deduzioni difensive e delle dichiarazioni spontanee, la Corte ha ritenuto le censure generiche e non riferite a singole voci contabili: ai sensi dell'art. 43 comma 4 d.lgs. 159/2011 le contestazioni devono essere specifiche e riferite a singole voci contabili. L'omessa valutazione di argomentazioni generiche non comporta automaticamente nullità ed è sindacabile in sede di legittimità solo se emergono vizi di motivazione rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. n. 159/2011
"le contestazioni devono, a pena di inammissibilità, essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione"
La Corte ha applicato questa norma per escludere la rilevanza delle censure generiche del ricorrente: le contestazioni vaghe o riferite a temi generali (es. costi energetici, debiti, fideiussioni) non sono idonee a impugnare il rendiconto e possono rendere il ricorso inammissibile.
art. 35 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione delle violazioni procedurali; la Corte, comunque, ha ritenuto che l'effettiva disponibilità degli atti in cancelleria soddisfaceva le esigenze di partecipazione e contraddittorio previste dalla normativa sulle misure di prevenzione.
art. 127 c.p.p.
Citato nella contestazione inerente ai diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che non si fosse realizzata una violazione dei diritti processuali invocati, stante la tempestiva disponibilità degli atti.
art. 178 cod. proc. pen. (comma 1)
Riferito alla valutazione delle dichiarazioni del proposto; la Corte ha osservato che le dichiarazioni spontanee, se generiche e non riferite a singole operazioni contabili, non incidono sulla valutazione del rendiconto.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione ai vizi di motivazione e alle forme dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che i rilievi non rispettassero i requisiti di specificità e pertinenza richiesti per incidere sulla decisione.
art. 41 (c.a.m.) d.lgs. n. 159/2011
Citando l'articolo relativo alla prosecuzione delle attività sotto amministrazione giudiziaria, la Corte ha spiegato che l'amministratore aveva depositato la documentazione contabile e fiscale in via informatica per le società coinvolte, e che alcune società risultavano estinte, cancellate o in liquidazione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente (euro 3.000) per la colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per contestare l'approvazione di un rendiconto in materia di misure di prevenzione è necessaria una censura specifica, che indichi voci contabili precise: censure generiche sono inammissibili o inefficaci.
- La disponibilità degli atti in cancelleria con congruo preavviso è generalmente ritenuta sufficiente a garantire il principio del contraddittorio; richieste di copie o differimenti presentate il giorno dell'udienza possono essere legittimamente respinte se la documentazione era già accessibile.
- Il giudice non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni argomento difensivo: è sufficiente che la motivazione indichi le ragioni decisive e dimostri di avere considerato i fatti rilevanti; la mera possibilità di una valutazione diversa non configura automaticamente un vizio di motivazione.
- Le dichiarazioni spontanee del proposto sono rilevanti solo se specifiche e attinenti a elementi decisivi (es. singole operazioni contabili); affermazioni generiche su temi economici non sono idonee a alterare l'esito dell'approvazione del rendiconto.
- L'omessa considerazione di argomenti difensivi può costituire motivo di censura in sede di legittimità solo se dimostra un vizio di motivazione effettivo e rilevante; non tutte le omissioni determinano l'automatica nullità del provvedimento.
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