Sentenza n. 3309/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 1 febbraio 2021 recante Prot. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, l'istanza volta ad ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione, del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 9.12.2017 e scaduto il 08.12.2018; di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi del ricorrente nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato dall'assenza prolungata dal territorio nazionale senza documentazione legalizzata dei gravi motivi giustificativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e, dopo essere rientrato in Sri Lanka, era rimasto all'estero per le precarie condizioni di salute del padre e per le limitazioni alla circolazione connesse all'emergenza Covid. Il Questore aveva respinto l'istanza rilevando l'assenza dal territorio italiano dal 19 febbraio 2019 all'8 luglio 2022 e la mancata dimostrazione, mediante documentazione legalizzata, di gravi e comprovati motivi. Il ricorrente ha dedotto la mancata traduzione del diniego; la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e dell'art. 13 d.P.R. 394/1999, per difetto di motivazione e omessa valutazione della documentazione sanitaria; l'illegittimità dell'omessa richiesta di regolarizzazione della certificazione medica, in violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione e soccorso istruttorio; l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, per mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore, nonché l'omessa considerazione del radicamento sociale e lavorativo in Italia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento, ritenendo che la piena proposizione del ricorso e l'esercizio delle garanzie difensive dimostrassero il raggiungimento dello scopo della notificazione, consistente nella conoscenza e comprensione delle ragioni del diniego. Ha invece accolto le restanti doglianze e annullato il diniego. Il giudice ha ritenuto non implausibili e assistite da principio di prova le ragioni familiari addotte, nonché verosimili gli impedimenti derivanti dalla pandemia e dalle limitazioni alla circolazione internazionale. La documentazione relativa alla patologia e ai ricoveri del padre forniva adeguato conforto probatorio. L'Amministrazione, in applicazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione e partecipazione procedimentale, avrebbe dovuto richiedere la regolarizzazione o integrazione della documentazione medica, anziché fondare il diniego sulla sua mancata legalizzazione. L'omissione ha inciso sostanzialmente sul contenuto del provvedimento e ha leso le garanzie difensive dello straniero, impedendo la massima acquisizione degli interessi rilevanti nel procedimento. Il giudice ha inoltre considerato l'effettivo inserimento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia, anche successivamente al rientro. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, la cui applicazione è stata ritenuta illegittima per omessa valutazione delle ragioni giustificative dell'assenza e per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati in relazione al difetto di motivazione e alle garanzie partecipative; l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'integrazione e la regolarizzazione della documentazione rilevante.
art. 13 d.P.R. 394/1999
È richiamato dal ricorrente in relazione al diniego di rinnovo e alla mancata valutazione della documentazione sanitaria; il giudice ha accolto le censure sostanziali connesse a tale omissione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'assenza prolungata dello straniero dal territorio nazionale deve essere valutata considerando concretamente le ragioni familiari, sanitarie e gli impedimenti oggettivi, inclusi quelli derivanti da emergenze pandemiche e limitazioni alla circolazione internazionale.
- Quando la documentazione prodotta dallo straniero presenta una carenza regolarizzabile, l'Amministrazione deve, in applicazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione e partecipazione procedimentale, richiederne l'integrazione o regolarizzazione se tale adempimento può incidere sulla decisione finale.
- L'omessa attivazione del contraddittorio procedimentale e della possibilità di regolarizzare la documentazione medica determina l'illegittimità del diniego quando impedisce la piena acquisizione degli interessi e degli elementi probatori rilevanti.
- La mancata traduzione del provvedimento amministrativo non comporta l'illegittimità dell'atto quando la successiva proposizione del ricorso dimostra che il destinatario ha conosciuto e compreso le ragioni del diniego, con pieno esercizio del diritto di difesa.
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