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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7362/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La USB aveva impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 246/2013 che le aveva contestato l'affissione senza autorizzazione di una locandina su una pensilina di trasporto pubblico (testo: "11 marzo sciopero generale generalizzato") e le aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 533,60 per violazione dell'art. 24 d.lgs. 507/1993 e del regolamento comunale sulla pubblicità. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione per mancanza di prova del collegamento tra la USB e gli autori materiali; in appello il Tribunale aveva riformato ritenendo la responsabilità solidale della USB sulla base della riconducibilità del messaggio agli scopi dell'associazione e della presenza di indicazioni riferibili alla USB sulla locandina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, cassando la sentenza del Tribunale. Ha ritenuto che il giudice d'appello avesse fondato la presunzione di proprietà/commissione del manifesto su indizi non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (in particolare: lo sciopero era indetto da più sigle sindacali e la semplice indicazione "relative alla USB" non era sufficiente a provare che la locandina fosse stata stampata o commissionata dalla USB). Ne è conseguito che non poteva essere affermata la responsabilità solidale; la Cassazione ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione originaria e annullando l'ordinanza ingiunzione. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, legge n. 689 del 1981

    Disciplina la responsabilità solidale: obbliga in solido la persona giuridica/ente con l'autore materiale quando la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni; prevede altresì la responsabilità del proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, salvo prova di uso contro la sua volontà. La giurisprudenza estende la solidarietà anche ai casi di affidamento o avvalimento, ma richiede che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario (committente) e non basti il mero giovamento.

  • art. 24, d.lgs. n. 507 del 1993

    Prevede le sanzioni amministrative per le violazioni in materia di pubblicità e rinvia alle norme procedurali della legge n. 689/1981; non contiene più la precedente esclusione di responsabilità solidale per manifesti di organizzazioni sindacali (clausola poi abrogata).

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993 (menzionato come art. 20.1)

    Stabilisce che gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi, salvo diversa indicazione da parte loro (quindi collegato alla possibilità di attribuire i costi al beneficiario dell'affissione se riconducibile).

  • art. 2729 cod. civ. (presunzioni)

    Le presunzioni semplici utilizzate dal giudice devono poggiare su indizi gravi, precisi e concordanti; la loro applicazione va verificata rigorosamente e il giudice di legittimità può censurare la valutazione svolta in merito alla gravità e precisione degli indizi.

  • legge n. 47 del 1948 (norme sulla stampa non periodica, menzionata)

    Richiede indicazioni obbligatorie per la stampa (anche non periodica), elementi che possono essere utilizzati come indizi probatori per individuare il committente o il responsabile della stampa/affissione; la Corte ha osservato che la mera presenza di generiche indicazioni non sostituisce elementi probatori più stringenti (es. logo, ordine di stampa, commessa).

Massime di principio

  • La responsabilità solidale dell'ente o associazione per affissioni abusive non può essere presunta sulla base del solo vantaggio o della generica pertinenza del messaggio agli scopi dell'ente; è necessario provare che i manifesti siano stati affissi per conto dell'ente (commissione/autorità/rapporti di rappresentanza) o che sussistano rapporti di affidamento/avvalimento documentati.
  • Le presunzioni semplici richiedono indizi gravi, precisi e concordanti: elementi vaghi come una generica indicazione del nome dell'associazione sulla locandina o il fatto che lo sciopero sia funzionale agli interessi dell'ente non sono sufficienti a fondare la responsabilità.
  • Il proprietario della cosa utilizzata per la violazione può essere obbligato in solido, salvo che provi che l'uso sia avvenuto contro la sua volontà; tuttavia anche questa presunzione deve poggiare su elementi idonei a collegare la cosa all'ente.
  • Per difendersi, il soggetto indicato come responsabile deve documentare (a) di non aver commissionato né autorizzato l'affissione, (b) di aver compiuto azioni positive per impedirla o (c) l'assenza di un collegamento probante tra manifesto e iniziativa esclusiva dell'ente (es. più organizzazioni firmatarie).
  • Per l'amministrazione/ente accertatore: è opportuno raccogliere elementi probatori diretti (identificazione autore, prove di commissione/ordine di stampa, loghi chiari, ripartizione univoca della comunicazione) prima di fondare la responsabilità solidale sull'affermazione di riconducibilità del manifesto all'ente.

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