Corte di giustizia, Sentenza C-518/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 dicembre 2023. — J.M.P. contro AP Assistenzprofis GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 5 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Articolo 19 – Vita indipendente ed inclusione nella società – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 26 – Inserimento sociale e professionale delle persone con disabilità – Servizio di assistenza personale alle persone con disabilità – Offerta di lavoro contenente l’indicazione di un’età minima e di un’età massima della persona ricercata – Presa in considerazione dei desideri e degli interessi della persona con disabilità – Giustificazione. — Causa C-518/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un caso di discriminazione diretta per età in una procedura di assunzione di un’assistente personale per una persona con disabilità. Stabilisce che il requisito anagrafico può essere giustificato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78 quando discende da una normativa nazionale che impone di tener conto dei desideri del beneficiario e quando serve a tutelarne l’autodeterminazione. Di conseguenza, non è necessario verificare ulteriori giustificazioni fondate sugli articoli 4, 6 o 7 della direttiva.
Discriminazione diretta per età nell’assunzione di un assistente personale per persona con disabilità e sua giustificazione alla luce della tutela dell’autodeterminazione del beneficiario
La questione giuridica
Se la direttiva 2000/78, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, letta alla luce della Carta e dell’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, osti a che un’offerta di lavoro per assistente personale imponga un requisito di età, quando il diritto nazionale impone di tener conto dei desideri individuali della persona con disabilità beneficiaria del servizio; e, in subordine, se la misura possa essere giustificata anche ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e/o 7 della direttiva 2000/78.
Principio di diritto
L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE, interpretato alla luce dell’articolo 26 della Carta e dell’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non osta a che l’assunzione di un assistente personale sia subordinata a un requisito di età quando tale requisito deriva da una normativa nazionale che impone di considerare i desideri individuali del beneficiario disabile, purché la misura sia necessaria a tutelare i diritti e le libertà altrui, in particolare il diritto all’autodeterminazione della persona con disabilità. In tal caso non occorre esaminare la giustificazione anche ai sensi degli articoli 4, 6 o 7 della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 5, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2000/78/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 7, direttiva 2000/78/CE
- Articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- Decisione 2010/48/CE
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- Articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 15 AGG
- Sozialgesetzbuch I, articolo 33
- Sozialgesetzbuch IX, articoli 8 e 78
- Articoli 1 e 2 del Grundgesetz
Discriminazione per età nell’assunzione di assistente personale per persona con disabilità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra una candidata all’impiego e una società che presta servizi di assistenza personale a persone con disabilità. La questione nasce da un annuncio di lavoro che indicava come preferibile una fascia d’età tra 18 e 30 anni per la persona da assumere.
Fatti e procedimento principale
J.M.P., nata nel 1968, aveva presentato domanda per l’offerta di lavoro pubblicata da AP Assistenzprofis GmbH, la quale cercava assistenti personali per una studentessa di 28 anni con disabilità. L’offerta richiedeva preferibilmente candidati tra 18 e 30 anni; la candidatura di J.M.P. fu respinta. La candidata agì quindi per ottenere un risarcimento ex articolo 15, paragrafo 2, AGG, deducendo una discriminazione diretta fondata sull’età.
I giudici tedeschi di merito si divisero: il tribunale del lavoro accolse la domanda, mentre il tribunale superiore la respinse. Investito del ricorso per cassazione, il Bundesarbeitsgericht ritenne che la controversia sollevasse il problema del bilanciamento tra la protezione contro la discriminazione dell’aspirante lavoratrice e il diritto della persona con disabilità all’autodeterminazione nella scelta dell’assistente personale.
Quadro normativo rilevante
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama la direttiva 2000/78, in particolare:
- articolo 1, sul divieto generale di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
- articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, sulla nozione di discriminazione e sulle deroghe per tutela di sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute e diritti e libertà altrui;
- articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sul campo di applicazione relativo alle condizioni di accesso all’occupazione;
- articolo 4, paragrafo 1, sui requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- articolo 6, paragrafo 1, sulla giustificazione delle disparità di trattamento in ragione dell’età;
- articolo 7, sulle misure specifiche e di azione positiva.
La Corte valorizza inoltre l’articolo 26 della Carta, sull’inserimento delle persone con disabilità, e l’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, relativo alla vita indipendente e all’inclusione nella società.
Sul piano nazionale, rilevano l’articolo 8, paragrafo 1, SGB IX e l’articolo 33 SGB I, che impongono di soddisfare i desideri legittimi della persona beneficiaria delle prestazioni di assistenza personale, nei limiti della ragionevolezza.
Questione pregiudiziale
Il giudice tedesco chiedeva, in sostanza, se la direttiva 2000/78, letta alla luce della Carta e della Convenzione ONU, consenta una discriminazione diretta fondata sull’età in una procedura di assunzione di assistente personale quando la normativa nazionale impone di tener conto delle preferenze del beneficiario disabile, comprese quelle relative all’età del prestatore.
Ragionamento della Corte
La Corte constata innanzitutto che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, poiché concerne i criteri di selezione e le condizioni di assunzione. Riconosce inoltre che il rifiuto opposto a J.M.P. integra una discriminazione diretta fondata sull’età.
La Corte esamina quindi la possibile giustificazione della disparità di trattamento, cominciando dall’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva. Ricorda che tale disposizione, di interpretazione restrittiva, consente deroghe quando misure previste dalla legislazione nazionale siano necessarie, in una società democratica, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Nel caso concreto, la normativa tedesca impone ai prestatori di assistenza personale di rispettare i desideri individuali del beneficiario disabile, compresi quelli relativi all’età della persona chiamata a svolgere l’assistenza, purché ragionevoli. Secondo la Corte, tale disciplina mira a tutelare l’autodeterminazione delle persone con disabilità, consentendo loro di scegliere come, dove e con chi vivere, e quindi rientra nell’ambito della tutela dei diritti e delle libertà altrui di cui all’articolo 2, paragrafo 5.
La Corte osserva poi che il rispetto di tale autonomia concreta anche l’articolo 26 della Carta e l’articolo 19 della Convenzione ONU, le cui disposizioni possono essere utilizzate per interpretare la direttiva 2000/78. Nel caso di specie, la preferenza per una fascia di età compresa tra 18 e 30 anni era connessa all’esigenza della beneficiaria di avere un assistente che si integrasse facilmente nel suo ambiente personale, sociale e universitario. In tale contesto, la Corte ritiene ragionevole che una persona della stessa fascia di età possa facilitare tale integrazione.
Alla luce di ciò, la Corte conclude che la misura può rientrare nella deroga dell’articolo 2, paragrafo 5, se effettivamente necessaria alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. Proprio perché la giustificazione è già rinvenuta in tale disposizione, non occorre verificare se la misura possa essere giustificata anche ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7 della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell’articolo 26 della Carta e dell’articolo 19 della Convenzione ONU, non osta a che l’assunzione di una persona che fornisce assistenza personale sia subordinata a un requisito di età, quando ciò avvenga in applicazione di una normativa nazionale che impone di considerare i desideri individuali delle persone con disabilità titolari del diritto a servizi di assistenza personale, purché la misura sia necessaria a tutelare i diritti e le libertà altrui.
Principio affermato
La tutela dell’autodeterminazione della persona con disabilità, quando si traduce in una normativa nazionale che impone di rispettarne i desideri ragionevoli nella selezione dell’assistente personale, può giustificare una disparità di trattamento fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78, senza necessità di ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 4, 6 o 7 della medesima direttiva.
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