Sentenza n. 1366/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, che aveva ordinato al Ministero di costituire la carta del docente e accreditarvi complessivamente euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, n. 182/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, accreditando complessivamente euro 2.000,00, nonché a rifondere le spese del giudizio. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e agli uffici dell’Avvocatura dello Stato il 29 luglio 2025 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che anche le statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza quando riguardano l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento e gli ha ordinato di costituire la carta elettronica del docente e di accreditare la somma complessiva di euro 2.000,00, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza della ricorrente. Ha escluso, allo stato, la penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, ma ha lasciato salva la possibilità di rivalutare la misura in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm.
Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, riconoscere una penalità di mora; nel caso concreto la penalità non è stata applicata allo stato, in ragione della nomina del commissario, salva una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongono alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, nel caso considerato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento della carta elettronica del docente oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Le disposizioni individuano le modalità operative e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni giudiziali.
- Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso dell’eventuale termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di un giudicato rimasto ineseguito, e in mancanza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione puntuale della pronuncia entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora, ferma restando la possibilità di applicarla successivamente qualora l’amministrazione non collabori all’attività commissariale.
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