Sentenza n. 1487/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del cumulo, o in subordine dell’opzione, tra l’indennità per truppe da sbarco, unità anfibie e incursori subacquei e l’indennità di pronto intervento aereo
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, titolari della qualifica di aerosoccorritore e beneficiari dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo, hanno chiesto in via principale di poter cumulare tale indennità con quella prevista dall’art. 9, comma 2, della legge n. 78/1983, nella misura mensile del 190% dell’indennità di impiego operativo. In via subordinata hanno chiesto di poter optare per il trattamento economico più favorevole previsto dall’art. 9, comma 2, in luogo dell’indennità di pronto intervento aereo, con corresponsione delle differenze economiche. L’Amministrazione aveva respinto la richiesta, escludendo sia la cumulabilità delle indennità sia, in modo non lineare, la riconoscibilità dell’indennità per la mancanza di uno specifico brevetto di aerosoccorritore. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, sostenendo che ad altri militari dell’Aeronautica era stato riconosciuto il cumulo e che l’interpretazione meramente letterale della disciplina non teneva conto della qualifica effettivamente posseduta e delle peculiari condizioni operative dell’attività di aerosoccorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La domanda principale di cumulo è stata respinta: il Tribunale ha ritenuto che l’attività di pronto intervento aereo e quella di aerosoccorso costituiscano un’unica categoria di intervento, nella quale il pronto intervento aereo è il genus e l’aerosoccorso la species. Le relative indennità compensano quindi la medesima attività e non sono cumulabili. Il divieto di cumulo deriva dall’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina, anche se l’art. 17 della legge n. 78/1983 non lo prevede espressamente. Non è stata ravvisata una disparità di trattamento illegittima per il fatto che altri militari abbiano ottenuto il cumulo in precedenti giudizi definiti con sentenza passata in giudicato, poiché gli effetti del giudicato operano nei confronti delle sole parti di quei giudizi. È stata invece accolta la domanda subordinata. Il Collegio ha riconosciuto che il personale in possesso della qualifica di aerosoccorritore può beneficiare dell’indennità più favorevole prevista dall’art. 9, comma 2, anche in assenza di uno specifico brevetto formalmente istituito dall’Aeronautica Militare. Rileva infatti il possesso della qualifica effettivamente conseguita, non la formale istituzione del brevetto. L’esclusione degli aerosoccorritori dall’indennità sarebbe altrimenti illogica e fonte di disparità di trattamento rispetto al personale munito delle altre qualifiche indicate dalla norma. È stato quindi riconosciuto il diritto di opzione per il trattamento più favorevole, con decorrenza dalla data della domanda presentata al Comando. Le spese sono state compensate per la non uniformità dell’orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, l. n. 78/1983
Cionondimeno, non può negarsi che al personale in possesso delle qualifiche vantate dai ricorrenti possa essere riconosciuta la più favorevole indennità di cui all’art. 9, comma 2 della legge n. 78 del 1983, così come affermato dalla giurisprudenza che ha ravvisato l’illogicità dell’omissione del richiamo al brevetto di aerosoccoritore tra quelli il cui possesso legittima la corresponsione dell’indennità in parola.
L’indennità più favorevole spetta anche al personale in possesso della qualifica di aerosoccorritore, pur in assenza di uno specifico brevetto formalmente istituito, poiché la mancata menzione del brevetto è riconducibile a un’omissione legislativa illogica.
art. 13, comma 3, l. n. 78/1983
I ricorrenti sono in possesso della qualifica di aerosoccorritore loro attribuita con apposito decreto DGPM, sono assegnati presso il 15° Stormo di Cervia in qualità di aerosoccorritori dell’Aeronautica Militare e risultano beneficiari dell’indennità supplementare di “Pronto Intervento EFV”, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L. n. 78/83, la cui misura economica è pari all’indennità operativa di base, maggiorata del 75%.
La disposizione costituisce il fondamento dell’indennità di pronto intervento aereo già percepita dai ricorrenti, distinta quanto alla misura da quella richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 2.
art. 17 l. n. 78/1983
Deve, pertanto, ritenersi “irrilevante la circostanza che l’art. 17 della legge n. 78 del 1983 non preveda espressamente il divieto di cumulo dell’indennità di pronto intervento aereo con l’indennità di aerosoccorso, perché esso discende direttamente dall’interpretazione sistematica e teleologica della normativa di riferimento”.
Il divieto di cumulo può derivare dall’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina anche quando non sia espressamente previsto dalla disposizione sulle cumulabilità, se le indennità compensano la medesima attività.
Massime di principio
- Quando due indennità sono collegate ad attività appartenenti alla medesima categoria funzionale e una costituisce la forma specifica dell’altra, esse non sono cumulabili se compensano il medesimo contenuto operativo, anche in assenza di un espresso divieto legislativo, purché tale conclusione derivi da un’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina.
- Il diverso trattamento economico derivante da sentenze passate in giudicato favorevoli ad altri dipendenti pubblici non integra, di per sé, una disparità di trattamento illegittima, poiché gli effetti del giudicato restano limitati alle parti del relativo giudizio.
- Ai fini del riconoscimento di un’indennità prevista per una determinata qualifica operativa, può rilevare il possesso della qualifica effettivamente conseguita anche quando l’amministrazione non abbia formalmente istituito uno specifico brevetto corrispondente, se la diversa interpretazione determinerebbe un’irragionevole disparità rispetto a qualifiche analoghe espressamente contemplate dalla normativa.
- Quando due indennità non sono cumulabili ma una di esse risulta più favorevole e il dipendente possiede i requisiti sostanziali per conseguirla, deve essere riconosciuto il diritto di optare per il trattamento economico più favorevole, con decorrenza dalla domanda amministrativa volta a ottenere tale trattamento.
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