Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3851/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 03255/2024, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dell'autorizzazione unica ambientale n.179/2021 del Comune di Pozzuoli; della determinazione n.7214/2021 della Città metropolitana di Napoli; del parere favorevole dell’Ente idrico campano n.19435/21 ed atti connessi, conseguenti e/o collegati ivi compresi tutti i nulla osta ed i pareri favorevoli rilasciati per la emanazione degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202500323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica ambientale rilasciata dal Comune di Pozzuoli, determinazione della Città metropolitana di Napoli, parere favorevole dell’Ente idrico campano e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di fondi frontisti e comproprietario di una strada privata e della relativa condotta fognaria, ha contestato l’autorizzazione unica ambientale rilasciata alla società titolare di una concessionaria automobilistica con lavaggio e officina. Ha sostenuto che la società avesse realizzato tre accessi sulla strada privata e un collegamento alla fognatura privata, destinata secondo il ricorrente alle sole acque domestiche, senza un valido titolo giuridico e senza il consenso dei comproprietari. Ha dedotto violazione del d.lgs. n. 152/2006 e del d.P.R. n. 59/2013, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione e istruttoria, sviamento e illogicità, lamentando anche il rischio di sovraccarico e danneggiamento della condotta, nonché il mancato rispetto dei parametri per gli scarichi industriali. Ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, con rilascio dell’autorizzazione al titolare dello scarico finale, e ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 per il mancato coinvolgimento dei comproprietari nel procedimento. In appello ha censurato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso, contestando anche l’utilizzo da parte del TAR di una consulenza tecnica di parte e chiedendo una verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto al titolo di disponibilità della condotta, ha affermato che l’amministrazione deve verificare che il richiedente disponga dell’immobile o dell’impianto in misura sufficiente per l’attività autorizzata, ma non è tenuta a risolvere controversie di natura civilistica né a compiere valutazioni proprie del giudice ordinario. L’amministrazione deve arrestarsi solo quando emerga prima facie l’inesistenza del titolo. Nel caso concreto, l’esistenza della condotta privata era stata dichiarata nell’istanza e la documentazione esaminata in giudizio aveva evidenziato una servitù di passaggio e di utilizzo dei sottoservizi, costituita e trasferita con i successivi atti di alienazione. La mancata produzione della consulenza nel procedimento amministrativo non ha reso illegittima l’autorizzazione, poiché la conclusione amministrativa risultava corretta anche alla luce della documentazione successivamente esaminata. L’accertamento del giudice amministrativo sulla servitù ha comunque natura incidentale e non pregiudica le azioni eventualmente proponibili davanti al giudice ordinario. Le doglianze relative al possibile sovraccarico, ai danni alla condotta e alla violazione dei limiti per gli scarichi sono state ritenute generiche e ipotetiche, non essendo stata fornita prova di errori o superficialità nelle valutazioni tecniche della Città metropolitana. L’art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 non è stato ritenuto applicabile, poiché disciplina il caso di più stabilimenti che convogliano i reflui tramite condotta a un terzo titolare dello scarico finale, o l’ipotesi di consorzio per lo scarico comune; nel caso ordinario di scarico in pubblica fognatura, l’autorizzazione deve essere rilasciata al titolare dell’attività da cui originano i reflui. È stata esclusa anche la violazione delle garanzie partecipative, non essendo previsto nel procedimento di AUA il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al richiedente e non avendo il ricorrente indicato quale concreto apporto avrebbe potuto fornire. È stata infine respinta la richiesta di verificazione, ritenuta non necessaria alla luce della documentazione disponibile. L’appellante è stato condannato alle spese del grado in favore di ciascuna delle tre parti costituite, per euro 5.000,00 ciascuna, oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina gli scarichi e i relativi requisiti ambientali; la decisione ha esaminato in particolare l’art. 124, comma 2, distinguendo lo scarico ordinario in pubblica fognatura dal conferimento tramite condotta a un terzo titolare dello scarico finale.

  • art. 124, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    “Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto”.

    La disposizione si applica quando più stabilimenti convogliano i reflui a un terzo che assume unitariamente la gestione dello scarico terminale, oppure quando operano tramite un consorzio. Non si applica all’ordinario scarico in pubblica fognatura, per il quale l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui originano i reflui.

  • d.P.R. n. 59/2013

    Disciplina l’autorizzazione unica ambientale, il cui rilascio è stato contestato nel giudizio.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La sua violazione è stata esclusa poiché nel procedimento di rilascio dell’AUA non è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al richiedente.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La sua violazione è stata esclusa per le medesime ragioni relative all’assenza di uno specifico obbligo di coinvolgimento dei comproprietari della condotta.

  • allegato 5, tabella 3, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dall’appellante con riferimento ai limiti degli scarichi industriali; il giudice non ha ravvisato una specifica prova di violazione o di erroneità delle valutazioni tecniche amministrative.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio di un titolo autorizzatorio, l’amministrazione deve verificare che il richiedente disponga dell’immobile o dell’impianto in base a un titolo prima facie attendibile, ma non può sostituirsi al giudice civile nella risoluzione di controversie sulla titolarità o sull’estensione di diritti reali, salvo che l’inesistenza del titolo emerga ictu oculi.
  • L’accertamento incidentale compiuto dal giudice amministrativo sull’esistenza o sulla titolarità di una servitù non pregiudica la possibilità di proporre davanti al giudice ordinario le azioni petitorie o possessorie relative al diritto reale.
  • Le censure fondate su danni futuri e meramente ipotetici derivanti dall’esercizio di un’attività autorizzata non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità del titolo ambientale, in assenza di allegazioni e prove specifiche circa errori, carenze o superficialità delle valutazioni tecniche amministrative.
  • L’art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce l’autorizzazione al titolare dello scarico finale o al consorzio solo quando più stabilimenti convogliano i reflui a un terzo che gestisce unitariamente lo scarico terminale, o quando lo scarico è effettuato in forma consortile; nell’ordinario scarico in pubblica fognatura l’autorizzazione spetta al titolare dell’attività da cui originano i reflui.
  • Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale non sussiste un obbligo generalizzato di coinvolgere soggetti terzi rispetto al richiedente; la censura partecipativa richiede comunque l’indicazione dello specifico apporto procedimentale che il terzo avrebbe potuto fornire e della sua potenziale incidenza sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliInquinamento ed emissioniPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.