Ordinanza n. 3070/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria previa tutela cautelare collegiale, dell'obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. Dagli atti risultava infatti che l'amministrazione aveva fissato l'appuntamento per il 18 agosto 2026; tale sopravvenienza ha escluso l'interesse attuale alla pronuncia cautelare. Le spese di lite sono state compensate. L'ordinanza non definisce nel merito l'eventuale obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, chiedendo la declaratoria dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e, in via incidentale, la tutela cautelare collegiale. La contestazione riguardava l'omessa fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per difetto di interesse attuale, essendo stato fissato l'appuntamento richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La fissazione, nelle more del giudizio cautelare, dell'appuntamento richiesto dall'interessato per formalizzare una domanda amministrativa elimina l'interesse attuale alla pronuncia cautelare contro il precedente silenzio relativo a tale adempimento.
- La sopravvenuta fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione o formalizzazione di una domanda non equivale, di per sé, alla definizione del procedimento principale né esclude necessariamente l'eventuale obbligo dell'amministrazione di concluderlo con un provvedimento espresso.
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