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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva agito per far accertare di avere acquistato per usucapione un'area appartenente al patrimonio dello Stato, sulla quale aveva realizzato, sin dal 1964, case popolari, sostenendo che l'originaria disponibilità del suolo si fosse trasformata in possesso utile ad usucapionem. Le amministrazioni convenute avevano resistito e formulato domanda riconvenzionale di rilascio dell'area, demolizione dei manufatti e risarcimento dei danni da occupazione senza titolo. In appello era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande di rilascio e demolizione per effetto del trasferimento del bene ex art. 56-bis D.L. n. 69/2013, ma era stata confermata la condanna del comune al risarcimento dei danni da occupazione illegittima. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1140 ss., 2697 e 1164 c.c. e omesso esame, sostenendo che l'uso esclusivo, pacifico e ininterrotto per circa cinquant'anni, unitamente alla costruzione degli alloggi popolari, dimostrasse il possesso ad usucapionem. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e omesso esame, assumendo che il danno da occupazione non fosse stato provato e non potesse essere affermato in via presuntiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, quando la disponibilità del bene da parte della pubblica amministrazione nasce da un valido provvedimento amministrativo che autorizza l'occupazione e la realizzazione dei manufatti, la situazione iniziale è di mera detenzione e non di possesso; per far decorrere l'usucapione occorre allegare e provare uno specifico mutamento della detenzione in possesso, mediante attività materiali inequivoche di opposizione verso il proprietario, non essendo sufficiente né il mero protrarsi dell'occupazione né la costruzione dei fabbricati autorizzata dal dominus. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva affermato un danno in re ipsa, ma aveva desunto, con motivazione ritenuta conforme ai principi di legittimità, l'esistenza del danno-conseguenza dall'occupazione illegittima di un'area di intrinseco valore economico, normalmente redditizia e destinata a finalità pubblico-sociali. Il comune è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56-bis D.L. n. 69/2013

    ha determinato il trasferimento dell'area nelle more del giudizio di appello, con conseguente cessazione della materia del contendere sulle domande di rilascio e demolizione

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    hanno giustificato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    costituiva il parametro formale delle censure per violazione di legge proposte dal ricorrente

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come omesso esame/motivazione su punti decisivi; la Corte ha rilevato che il motivo si risolveva in una critica alla valutazione delle prove

  • artt. 1140 ss. c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza del possesso utile ad usucapionem; la Corte ha ribadito che, in presenza di detenzione originaria, serve la prova del mutamento in possesso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova sia per l'usucapione sia per il danno da occupazione

  • art. 1164 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interversione del possesso; la Corte ha affermato che è necessaria una condotta materiale di opposizione idonea a mutare la detenzione in possesso

  • art. 1141, secondo comma, c.c.

    indicato come norma di riferimento per il mutamento della detenzione in possesso mediante atti inequivoci di opposizione al proprietario

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la nozione di danno conseguenza e per la risarcibilità del pregiudizio

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento generale della responsabilità aquiliana per occupazione illegittima

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di valutazione del danno risarcibile in materia extracontrattuale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    ha giustificato l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

  • Cass. Sez. U. n. 33645 del 15/11/2022

    richiamata per affermare che il danno da occupazione va inteso come danno-conseguenza e non come danno in re ipsa

  • Cass. Sez. U. n. 4315 del 20/02/2020

    richiamata in tema di presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass. Sez. 1 n. 10289 del 27/04/2018

    richiamata per il principio secondo cui, in presenza di detenzione originaria, occorre provare il mutamento in possesso utile all'usucapione

  • Cass. Sez. 1 n. 18361 del 07/06/2022

    richiamata a conferma del principio sul mutamento della detenzione in possesso

  • Cass. Sez. 2 n. 23458 del 26/08/2021

    richiamata per la possibilità di valorizzare anche attività materiali che manifestino inequivocamente un potere sulla cosa nomine proprio

  • Cass. Sez. 2 n. 27415 del 29/10/2018

    richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • Cass. Sez. 2 n. 27521 del 19/12/2011

    richiamata sul limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto del giudice di merito

  • Cass. Sez. 2 n. 5211 del 16/03/2016

    richiamata sul limite del sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto del giudice di merito

Massime di principio

  • Quando la disponibilità di un bene da parte di una pubblica amministrazione deriva originariamente da un valido titolo autorizzativo, la situazione è di detenzione e non di possesso; per l'usucapione occorre provare un successivo e univoco mutamento del corpus in possesso, mediante atti materiali incompatibili con il titolo originario e opposti al proprietario.
  • La mera protrazione nel tempo dell'occupazione o la realizzazione di opere conformi al titolo amministrativo originario non sono, da sole, sufficienti a integrare l'interversione del possesso.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione delle prove: l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In tema di occupazione illegittima di beni pubblici, il danno non va considerato in re ipsa, ma può essere presunto come danno-conseguenza sulla base di circostanze oggettive quali il valore economico del bene e la sua idoneità a produrre redditività.

Come è indicizzato

MateriePossessoResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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