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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 614 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ammonito il Comune di Boara Pisani per avere pubblicato online una deliberazione di giunta nella quale erano riportate le iniziali di un interessato e informazioni relative a un procedimento penale per furto a suo carico. L’Autorità ha ritenuto che, nel contesto di un piccolo comune, le sole iniziali unitamente ai dati di contesto rendessero l’interessato re-identificabile, con conseguente violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità, delle garanzie sui dati relativi a reati e dell’obbligo di privacy by design/by default. Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha scelto l’ammonimento anziché una sanzione pecuniaria, tenendo conto della tempestiva collaborazione dell’ente, della rimozione dei dati e dell’assenza di precedenti pertinenti.

Comune di Boara Pisani: ammonimento per pubblicazione online di una delibera con iniziali e dati relativi a un procedimento penale

Comune di Boara Pisani: pubblicazione online di delibera con dati relativi a un procedimento penale

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo presentato da un interessato contro il Comune di Boara Pisani per la pubblicazione sul sito istituzionale di una deliberazione di giunta contenente le sue iniziali e informazioni su un procedimento penale in corso a suo carico. Il provvedimento conclude per l’illiceità del trattamento, ma applica l’ammonimento anziché una sanzione pecuniaria.

Fatti e origine del procedimento

Il reclamo riguardava la deliberazione di giunta comunale con cui l’ente aveva disposto la costituzione in giudizio e il conferimento di incarico a un legale. Nel documento pubblicato online erano riportate le iniziali del reclamante e la descrizione del reato contestato, ossia il furto di due pali in acciaio zincato destinati all’illuminazione pubblica. L’interessato aveva già chiesto al Comune l’oscuramento dei dati, sostenendo di essere facilmente identificabile nel contesto locale, ma non aveva ricevuto riscontro utile prima dell’intervento dell’Autorità.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sulla nozione di dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione;
  • l’art. 10 GDPR e l’art. 2-octies del Codice privacy per i dati relativi a reati;
  • l’art. 25, parr. 1 e 2, GDPR, su privacy by design e by default;
  • l’art. 2-ter del Codice, in tema di diffusione da parte di soggetti pubblici;
  • le Linee guida del Garante sulla trasparenza online di atti e documenti amministrativi.

L’Autorità ricorda in particolare che la sostituzione del nominativo con le sole iniziali non è di per sé sufficiente a rendere anonimo un atto pubblicato online, specie se permangono elementi di contesto idonei a rendere identificabile l’interessato.

Valutazione del Garante sulla pubblicazione

Secondo il Garante, il Comune non ha oscurato integralmente i dati dell’interessato e ha sottovalutato il rischio di re-identificazione. Nel contesto di un Comune di circa 2.500 abitanti, la combinazione tra iniziali, descrizione del fatto e procedimento penale poteva consentire il riconoscimento dell’interessato da parte di conoscenti o di altri soggetti dell’ambiente locale.

L’Autorità ha evidenziato che, anche in presenza di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, l’amministrazione deve selezionare i dati da inserire e verificare caso per caso se occorra oscurare informazioni eccedenti. Nel caso delle delibere di costituzione in giudizio, il Garante richiama il proprio orientamento secondo cui è sproporzionato pubblicare il nominativo della parte in causa o anche le sole iniziali, essendo spesso sufficiente indicare gli elementi essenziali della vicenda o il numero di ruolo generale della causa.

Violazioni accertate

Il provvedimento qualifica il trattamento come illecito perché il Comune ha diffuso dati personali:

  • senza adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 25 GDPR;
  • in violazione dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR;
  • senza rispettare le garanzie rafforzate previste per i dati relativi a reati dagli artt. 10 GDPR e 2-octies del Codice privacy.

Difese del Comune e interventi successivi

Nelle memorie difensive il Comune ha sostenuto di avere agito in buona fede, ritenendo sufficiente l’uso delle iniziali per bilanciare trasparenza e riservatezza, e ha rappresentato di aver adottato varie misure organizzative e tecniche in materia privacy. Ha inoltre dichiarato di avere:

  • rimosso il documento contestato;
  • riscontrato l’interessato via PEC;
  • pubblicato una deliberazione di rettifica priva di riferimenti all’interessato.

Il Garante ha considerato tali elementi, ma li ha reputati non sufficienti a giustificare l’archiviazione.

Esito: ammonimento e non sanzione pecuniaria

Pur confermando l’illiceità del trattamento, il Garante ha valutato il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR. A favore del Comune hanno inciso:

  • le ridotte dimensioni dell’ente;
  • la collaborazione prestata durante l’istruttoria;
  • la natura colposa della condotta;
  • il fatto che fosse coinvolto un solo interessato;
  • la cessazione del trattamento e la rimozione dei dati;
  • l’assenza di precedenti pertinenti.

Per tali ragioni, l’Autorità ha ritenuto sufficiente l’ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, invece di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

Dispositivo

Il Garante:

  • ammonisce il Comune di Boara Pisani per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), 10 e 25, parr. 1 e 2, GDPR, nonché dell’art. 2-octies del Codice privacy;
  • dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità;
  • dispone l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

È inoltre indicata la possibilità di proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del reclamo e contenuto della pubblicazione

Il procedimento nasce da un reclamo dell’interessato contro il Comune di Boara Pisani. Oggetto della contestazione è la pubblicazione sul sito istituzionale di una deliberazione di giunta che indicava le iniziali del reclamante e il fatto che egli fosse coinvolto in un procedimento penale per furto di due pali in acciaio zincato destinati all’illuminazione pubblica.

Valutazione sull’identificabilità dell’interessato

Il Garante ha ritenuto insufficiente l’uso delle sole iniziali per anonimizzare i dati, soprattutto perché il documento conteneva ulteriori elementi di contesto e il Comune ha una popolazione ridotta di circa 2.500 abitanti. In tale contesto, l’interessato poteva essere riconosciuto da conoscenti o da altri soggetti locali.

Violazioni accertate

L’Autorità ha ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. b) e c), 10 e 25, parr. 1 e 2, del GDPR, nonché dell’art. 2-octies del Codice privacy. In particolare, il Comune non ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate per impedire la diffusione di dati non necessari e non ha garantito che, per impostazione predefinita, fossero pubblicati solo i dati indispensabili alla finalità di trasparenza.

Esito: ammonimento invece di sanzione pecuniaria

Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto il caso una violazione minore ai sensi del considerando 148 e dell’art. 83, par. 2, GDPR. Ha quindi ritenuto sufficiente ammonire il Comune, valorizzando la collaborazione dell’ente, la rimozione dei dati dalla delibera, la natura colposa della condotta, il coinvolgimento di un solo interessato e l’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

Effetti e pubblicazione del provvedimento

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. È stato indicato il rimedio giurisdizionale: ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, oppure 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Come è indicizzato

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