Ordinanza n. 3069/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego di visto d'ingresso Schengen per breve soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la prova di ammissione cui il ricorrente intendeva partecipare si era già svolta il 5 maggio 2026. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza del diniego di visto né sono state svolte valutazioni su fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso Schengen per breve soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d'ingresso Schengen per breve soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza cautelare era funzionale a consentire la partecipazione a una prova di ammissione fissata per il 5 maggio 2026. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio. Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha rilevato che, alla data della camera di consiglio del 26 maggio 2026, la prova di ammissione si era già svolta.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale nel processo amministrativo; nel caso concreto l'istanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'istanza cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'utilità concreta e attuale perseguita con la misura, collegata a un evento temporalmente determinato, viene definitivamente meno perché l'evento si è già svolto.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla tutela cautelare comporta la definizione dell'istanza senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora relativi all'atto impugnato.
Come è indicizzato
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