Regolamento (UE) 2021/2153
Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato precisa i criteri quantitativi e funzionali richiamati dalla direttiva (UE) 2019/2034 per individuare le imprese di investimento che, per dimensione o funzione, possono generare rischio sistemico e quindi essere sottoposte al regime prudenziale degli enti creditizi. Stabilisce soglie economiche specifiche per quattro categorie di attività e individua inoltre le imprese partecipanti dirette che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti finanziari come fattispecie rilevante. Il testo ha natura tecnica e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Definisce i criteri tecnici per stabilire quando talune imprese di investimento possono essere assoggettate ai requisiti prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013 ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento rientranti nell’ambito dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034, limitatamente ai casi in cui le autorità competenti debbano valutare se assoggettare talune imprese al trattamento prudenziale degli enti creditizi previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Il regolamento disciplina, in particolare, le imprese che superano determinate soglie quantitative relative a derivati OTC, assunzione a fermo/collocamento, crediti o prestiti agli investitori e titoli di debito in essere, nonché le imprese di investimento che sono partecipanti diretti e prestano servizi di compensazione ad altri soggetti finanziari non partecipanti diretti. Si applica in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2021/2153: criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2019/2034 fissando le norme tecniche che aiutano le autorità competenti a individuare le imprese di investimento che, per dimensione o per funzione nel mercato, possono essere trattate come soggetti potenzialmente sistemici. Il fondamento normativo è l’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2019/2034, che consente di precisare i criteri per l’assoggettamento di talune imprese al regime prudenziale applicabile agli enti creditizi.
Finalità e contesto regolatorio
Il testo muove dall’idea che alcune imprese di investimento, se superano determinate soglie o svolgono attività particolarmente rilevanti per l’infrastruttura dei mercati, possano generare rischi sistemici in caso di fallimento o difficoltà. I considerando richiamano due profili: da un lato, la dimensione delle attività svolte; dall’altro, il ruolo di partecipante diretto nei sistemi di compensazione e l’eventuale servizio di compensazione prestato ad altri operatori finanziari non partecipanti diretti. Il regolamento si basa su progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità bancaria europea, previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Ambito di applicazione sostanziale
L’ambito del regolamento è circoscritto alle imprese di investimento considerate dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Non introduce un regime prudenziale autonomo, ma specifica quando le attività o le funzioni di una impresa giustificano l’applicazione del trattamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Le disposizioni sono pertanto rilevanti per la vigilanza prudenziale e per la classificazione di alcune imprese di investimento come soggetti da assoggettare a regole più vicine a quelle bancarie.
Criterio quantitativo: superamento delle soglie di attività
L’articolo 1 stabilisce che le attività dell’impresa di investimento si presumono svolte su una scala tale da poter comportare un rischio sistemico quando venga superata almeno una delle seguenti soglie:
- 50 miliardi di EUR di valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale;
- 5 miliardi di EUR di valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- 5 miliardi di EUR di valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni;
- 5 miliardi di EUR di valore totale dei titoli di debito in essere.
La logica è quella di individuare attività di dimensioni tali da rendere plausibile un impatto sistemico in caso di dissesto o grave tensione finanziaria dell’impresa.
Criterio funzionale: partecipazione diretta e servizi di compensazione
L’articolo 2 precisa che, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, devono essere prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033, e che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti del settore finanziario che non sono a loro volta partecipanti diretti. Il criterio valorizza il possibile effetto di contagio nei mercati e il ruolo infrastrutturale della compensazione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Collegamenti con la normativa UE richiamata
Il testo si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e si coordina con il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento, nonché con la direttiva 2013/36/UE in materia di accesso all’attività e vigilanza prudenziale. Il richiamo al regolamento (UE) 2019/2033 consente inoltre di identificare la nozione di partecipante diretto utilizzata per il criterio relativo alla compensazione.
Disposizioni principali
Criteri di scala delle attività
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale da poter comportare un rischio sistemico se supera anche una sola delle soglie indicate all’articolo 1: 50 miliardi di EUR di valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale; 5 miliardi di EUR di assunzione a fermo e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile; 5 miliardi di EUR di crediti o prestiti concessi agli investitori; 5 miliardi di EUR di titoli di debito in essere.
Partecipanti diretti e servizi di compensazione
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, sono considerate le imprese di investimento che sono partecipanti diretti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033, e che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti del settore finanziario che non sono essi stessi partecipanti diretti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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