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Sentenza

Sentenza del 14/09/2018 n. 7771 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N. 31 /2018 PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDICATO ESTERNO- Ambito di operatività - Fattispecie:costi deducibili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado relativa all'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, contestando il recupero a tassazione di costi e IVA ritenuti indeducibili o indetraibili. In particolare, ha sostenuto: la deducibilità e detraibilità delle fatture emesse da una società in liquidazione; la deducibilità di costi per 11.900 euro relativi a bozze grafiche; l'erronea applicazione dell'onere della prova sulle operazioni ritenute inesistenti; l'omessa pronuncia su alcune fatture. Ha inoltre invocato il giudicato favorevole formatosi per l'anno 2009 sull'inerenza di costi derivanti da un cost sharing agreement.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto coperti da giudicato interno i capi non impugnati, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Ha escluso che il giudicato relativo all'anno 2009 potesse vincolare il giudizio sull'anno 2010, poiché l'inerenza dei costi è una valutazione variabile autonomamente per ciascun periodo d'imposta. Nel merito, ha confermato l'indeducibilità e l'indetraibilità dei costi e dell'IVA relativi a servizi non adeguatamente documentati e a operazioni oggettivamente inesistenti, valorizzando l'assenza di strutture operative, dipendenti, sedi effettive, contratti, programmi, materiali e altri riscontri. La fattura, la regolarità contabile e i pagamenti non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'effettività delle operazioni dopo che l'Ufficio aveva fornito elementi presuntivi contrari. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.680 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Riconosce l'autonomia dei periodi d'imposta: la verifica dei presupposti reddituali deve essere effettuata separatamente per ciascuna annualità, salvo elementi dotati di efficacia permanente o condizionante.

  • Art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di uno specifico capo della sentenza determina acquiescenza e formazione del giudicato interno, anche nel processo tributario.

  • Art. 115 c.p.c.

    I fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione. Nel caso concreto, la mancata contestazione di varie risultanze del processo verbale di constatazione ha rafforzato la posizione dell'Ufficio.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi pretende la deduzione di un costo deve dimostrarne l'esistenza, la riferibilità all'attività d'impresa, la coerenza economica e l'adeguata documentazione; la mera contabilizzazione non è sufficiente.

  • Art. 164 TUIR

    Disciplina i limiti di deducibilità dei costi relativi ai veicoli; il capo della sentenza di primo grado riguardante tali costi è divenuto definitivo perché non impugnato.

  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 13916/2006

    Il giudicato esterno può produrre effetti su annualità diverse solo per elementi preliminari e durevoli, idonei a condizionare necessariamente la fattispecie tributaria in più periodi.

  • Cass. civ., Sez. trib., n. 25565/2017

    Ribadisce che, in materia fiscale, il giudicato relativo a un periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altre annualità quando la questione dipende da circostanze fattuali variabili.

  • Cass. civ., Sez. trib., n. 7214/2015

    La genericità delle fatture, l'indeterminatezza della prestazione e l'assenza di riscontri sull'origine e sulla determinazione del corrispettivo possono giustificare il recupero del costo e dell'IVA.

  • Cass. civ., Sez. trib., n. 17173/2018

    In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi anche presuntivi sulla fittizietà dell'operazione; successivamente spetta al contribuente dimostrarne l'effettività con prove ulteriori rispetto a fatture, scritture contabili e pagamenti.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario relativo a un'annualità non si estende automaticamente a un'altra annualità quando la questione riguarda l'inerenza, l'effettività o la congruità di costi, perché tali elementi possono cambiare di anno in anno.
  • Per dedurre un costo non basta registrare e pagare una fattura: occorre conservare documentazione concreta che dimostri la prestazione ricevuta, il suo collegamento con l'attività d'impresa, la sua entità e la coerenza del prezzo.
  • Quando l'Ufficio fornisce indizi specifici di operazioni inesistenti, come l'assenza di sede, dipendenti, mezzi, dichiarazioni fiscali o documentazione commerciale, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione della fornitura o del servizio.
  • La regolarità formale della fattura, della contabilità e dei pagamenti non dimostra da sola l'effettività dell'operazione contestata.
  • La mancata contestazione specifica dei fatti esposti dall'Amministrazione può renderli utilizzabili dal giudice e indebolire significativamente la difesa del contribuente.
  • I capi della sentenza non impugnati tempestivamente diventano definitivi e non possono più essere rimessi in discussione nel successivo grado di giudizio.
  • Per servizi immateriali o di consulenza è particolarmente importante documentare contratti, incarichi, deliverable, relazioni, scambi di comunicazioni, risultati conseguiti e criteri di determinazione del compenso.

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