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Sentenza

Sentenza n. 12145/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Frosinone, Ufficio provinciale Territorio, del 29 gennaio 2026, prot. NSD 156477/2025, e del 25 febbraio 2026, senza numero di protocollo, e quindi per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del suo comportamento elusivo e/o di silenzio, serbato sulla propria richiesta di accesso agli atti di frazionamento catastale per usucapione dei cortili antistanti la propria abitazione in Arpino, in catasto foglio 24, particelle 506, 1019, 1020, 1084 e 1114, per essere tenuta al rilascio di tali atti di frazionamento catastale per usucapione ovvero alla dichiarazione della loro irreperibilità in via definitiva, con denuncia di smarrimento e/o altro nei modi e forme di legge, con conseguente nomina di un commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202604284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 27 febbraio 2026 e, in precedenza, riscontri dell’Agenzia delle entrate relativi all’irreperibilità di atti di frazionamento catastale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nell’ambito di una causa civile relativa a servitù e regolamento di confini, aveva chiesto l’accesso agli atti relativi a frazionamenti catastali concernenti alcune particelle del foglio 24 del Comune di Arpino, ritenuti riconducibili a modifiche intervenute negli anni Ottanta per possesso o usucapione. L’Agenzia delle entrate aveva dapprima comunicato che la documentazione era momentaneamente irreperibile e, successivamente, aveva riferito di avere rinvenuto soltanto elementi relativi a un atto di divisione del 1926, suggerendo di rivolgersi alla conservatoria competente. Con ulteriore istanza del 27 febbraio 2026 la ricorrente aveva precisato che l’oggetto dell’accesso non era l’atto del 1926, ma i successivi frazionamenti catastali per usucapione. A fronte di tale precisazione l’Amministrazione era rimasta silente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento dei precedenti riscontri, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di esibizione degli atti oppure, qualora inesistenti o non disponibili, di una formale dichiarazione attestante tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto che la risposta del 25 febbraio 2026 dimostrasse lo svolgimento di ricerche d’archivio, ma non rispondesse all’effettivo oggetto della domanda, definitivamente precisato con l’istanza del 27 febbraio 2026. Su quest’ultima istanza, decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990, si è formato un provvedimento tacito di diniego, dichiarato illegittimo e annullato. Il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Ha ordinato all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di consentire entro trenta giorni l’accesso agli atti specificamente richiesti, ove esistenti e disponibili. Qualora gli atti non esistano o non siano nella disponibilità dell’Amministrazione, questa dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, un’espressa dichiarazione di inesistenza o non disponibilità. Il giudice ha escluso che l’accesso possa imporre all’Amministrazione di reperire documenti presso altre amministrazioni o di svolgere complesse attività istruttorie diverse dal recupero e dalla riproduzione di documenti già formati e detenuti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudice, accogliendo il ricorso in materia di accesso, può ordinare all’Amministrazione di consentire l’accesso entro un termine determinato.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’ordine impartito all’Amministrazione di consentire l’accesso o di attestare formalmente l’inesistenza o la non disponibilità dei documenti.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza una risposta determina la formazione del silenzio-diniego, impugnabile davanti al giudice amministrativo.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L’interesse all’accesso è riconosciuto quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e al documento richiesto.

Massime di principio

  • Quando il richiedente precisa o modifica in modo puntuale l’oggetto della domanda di accesso, il termine per la formazione del silenzio-diniego decorre dalla nuova istanza, autonomamente considerata.
  • Il riscontro dell’Amministrazione è utile soltanto se riguarda effettivamente i documenti individuati dal richiedente; la risposta riferita a documenti diversi non definisce la domanda di accesso specificamente precisata successivamente.
  • Il diritto di accesso documentale ha per oggetto la copia di documenti già formati, esistenti e detenuti dall’Amministrazione al momento della richiesta; esso non impone all’Amministrazione di reperire documenti presso altre amministrazioni o soggetti, né di svolgere complesse attività istruttorie estranee al recupero e alla riproduzione dei documenti.
  • Quando l’Amministrazione dichiara formalmente, assumendosi la responsabilità della dichiarazione, che il documento non esiste o non è nella sua disponibilità, non può essere ordinata l’ostensione di un documento inesistente o indisponibile; il giudice può invece imporre il rilascio di una dichiarazione espressa che attesti tale circostanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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