Circolare numero 78 del 12-5-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 3, comma 133, della legge finanziaria 2004 ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti a cloro, nitro e ammine. Il beneficio consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,25 ai fini della misura della pensione, senza incidere sul diritto a pensione. Vengono definiti i destinatari, le modalità di riconoscimento, il trattamento delle pensioni ai superstiti, la copertura degli oneri e gli aggiornamenti procedurali con i relativi codici da utilizzare.
Benefici previdenziali per lavoratori ex ACNA di Cengio esposti a rischio chimico
Benefici previdenziali per i lavoratori ex ACNA di Cengio esposti a rischio chimico
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), in merito ai benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine. Le indicazioni sono rese a scioglimento della riserva contenuta nella precedente circolare n. 54 del 19 marzo 2004 e tengono conto delle osservazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Quadro normativo e contenuto del beneficio
La disposizione richiamata estende ai lavoratori dell’ex ACNA di Cengio i benefici previdenziali già previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. Il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dalla sua durata, è moltiplicato per il coefficiente 1,25. La circolare precisa però che tale maggiorazione opera soltanto ai fini della determinazione dell’importo della pensione e non anche per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico.
Soggetti beneficiari
Il beneficio riguarda tutti i lavoratori che siano stati occupati presso lo stabilimento ex ACNA di Cengio nel corso del periodo di attività dello stesso. Il riconoscimento spetta anche se i lavoratori risultavano già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003. Non assume rilievo la mansione svolta, in quanto le lavorazioni e le sostanze impiegate nello stabilimento avrebbero esposto complessivamente i dipendenti al rischio chimico considerato dalla norma.
Domanda e documentazione necessaria
Per il riconoscimento del beneficio, gli interessati devono presentare, unitamente alla domanda di pensione o di ricostituzione, una dichiarazione rilasciata dall’ex ACNA dalla quale risultino:
- i periodi di occupazione presso lo stabilimento di Cengio;
- la conseguente esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine.
In caso di ricostituzione, gli importi spettanti sono corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2004, ossia dal mese successivo all’entrata in vigore della legge n. 350/2003.
Pensioni ai superstiti
Il beneficio è riconosciuto, su domanda, anche ai titolari di pensioni dirette e indirette superstiti del lavoratore dante causa, purché quest’ultimo avesse titolo al beneficio e sia deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 350/2003.
Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 133 sono posti a carico dello Stato, secondo la previsione del comma 132 dell’art. 3 della medesima legge n. 350/2003.
Procedure di liquidazione e codici da utilizzare
La circolare segnala l’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni e di determinazione degli oneri da prepensionamento per consentire la gestione del nuovo beneficio. In particolare, nel pannello MNLAN30 devono essere acquisiti:
- il codice attività economica "04";
- il codice professione individuale "350".
In presenza di tali valori, la procedura presenta automaticamente il pannello MNLPRE0 per la determinazione e memorizzazione degli oneri, con il valore "2007" quale codice legge prepensionamento.
La circolare riepiloga inoltre i codici da utilizzare per i benefici relativi all’amianto e al rischio chimico, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, e dai commi 132 e 133 dell’art. 3 della legge n. 350/2003:
- articolo 47 del d.l. n. 269/2003: attività economica 03, professione individuale 326, codice onere 2005;
- articolo 3, comma 132, legge n. 350/2003: attività economica 03, professione individuale 350, codice onere 2006;
- articolo 3, comma 133, legge n. 350/2003: attività economica 04, professione individuale 350, codice onere 2007.
Infine, viene anticipato che con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei programmi per attribuire il beneficio alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 2004, poiché allo stato la procedura di ricostituzione non consente l’indicazione di una data di calcolo degli arretrati successiva al 1° gennaio dell’anno in corso.
Punti principali
Entità del beneficio pensionistico
Ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio sono estesi i benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. Il periodo di esposizione è moltiplicato per il coefficiente 1,25, ma solo ai fini della determinazione dell’importo della prestazione pensionistica e non per la maturazione del diritto alla pensione. Il beneficio decorre dal 2004.
Destinatari del beneficio
Il beneficio spetta a tutti i lavoratori che siano stati occupati nello stabilimento ex ACNA di Cengio durante il periodo di attività, anche se già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della legge n. 350/2003. Non rilevano le mansioni svolte, poiché l’esposizione al rischio chimico è considerata complessiva per effetto delle lavorazioni e delle sostanze utilizzate.
Modalità di riconoscimento
Per ottenere il beneficio, i lavoratori devono allegare alla domanda di pensione o di ricostituzione una dichiarazione dell’ex ACNA che attesti i periodi di occupazione nello stabilimento e la conseguente esposizione a rischio chimico da cloro, nitro e ammine. In caso di ricostituzione, gli importi spettanti sono corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2004.
Pensioni ai superstiti
Il beneficio è riconosciuto, su domanda, anche ai titolari di pensioni dirette e indirette superstiti del dante causa, purché quest’ultimo avesse diritto al beneficio e sia deceduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 350/2003.
Oneri e copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 133 sono posti a carico dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 132 dell’art. 3 della legge n. 350/2003.
Procedure e codici informatici
Le procedure di liquidazione delle pensioni e di determinazione degli oneri da prepensionamento sono aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni comprensive del beneficio. Nel pannello MNLAN30 devono essere acquisiti il codice attività economica "04" e il codice professione individuale "350"; in tal caso la procedura presenta il pannello MNLPRE0 con il valore "2007" come codice legge prepensionamento.
Codici riepilogativi per i benefici previdenziali
La circolare riepiloga i codici da usare per i benefici relativi all’amianto e al rischio chimico: articolo 47 del d.l. n. 269/2003, attività economica 03, professione 326, codice onere 2005; articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003, attività economica 03, professione 350, codice onere 2006; articolo 3, comma 133, della legge n. 350/2003, attività economica 04, professione 350, codice onere 2007. È inoltre previsto un successivo messaggio per comunicare la disponibilità dei programmi per attribuire il beneficio alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 2004.
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