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Sentenza

Sentenza n. 4212/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di cui alla nota pec del Comune di Napoli - Ufficio Z.T.L. diversamente abili, trasmessa alla ricorrente in data 30 gennaio 2025, con cui viene di fatto disattesa la sua istanza d’inserimento in Banca Dati per l’accesso nelle ZTL e Corsie Preferenziali comunali; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva di essa ricorrente. B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1/08/2025: a) del provvedimento o dei provvedimenti di estremi e data sconosciuti di cui al comunicato pubblicato in data 2 giugno 2025 sul sito istituzionale on line del Comune di Napoli, con il quale si annuncia che dal successivo giorno 3 giugno è disponibile la nuova piattaforma informatica dedicata per il Rilascio contrassegno per persone con disabilità; b) di ogni altro atto allo stesso o agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva di essa ricorrente, ivi compresi, se e per quanto occorra, la detta piattaforma e i modelli riprodotti in calce a tale comunicato.

Giustizia amministrativa202501085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego o mancato inserimento nella banca dati comunale per l’accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali senza previa indicazione delle targhe dei veicoli, nonché comunicato e piattaforma comunale che consentono l’associazione al contrassegno di un massimo di due veicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di contrassegno invalidi rilasciato ai sensi dell’art. 381 del d.P.R. n. 495/1992, ha impugnato la nota con cui il Comune di Napoli subordinava l’inserimento nella banca dati per l’accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali all’indicazione del veicolo da utilizzare. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo comunicato comunale relativo alla nuova piattaforma informatica e il modello per l’inserimento nell’elenco di un massimo di due veicoli autorizzati al transito. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 16 Cost., dell’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 7, 47, 188, 225 e 226 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 381 del d.P.R. n. 495/1992, degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996, degli artt. 9 e 20 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della legge n. 18/2009. Secondo la ricorrente, il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato a uno specifico veicolo; l’associazione obbligatoria a un massimo di due targhe avrebbe quindi limitato illegittimamente la libera circolazione nelle ZTL, subordinando un diritto fondamentale a un adempimento non previsto dalla legge. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, vizio della motivazione, manifesta ingiustizia e straripamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto non necessario esaminare le eccezioni di rito e ha osservato che gli atti impugnati sono suscettibili di impugnazione in quanto astrattamente lesivi, indipendentemente dal loro nomen iuris. Nel merito, ha rilevato che il titolare del contrassegno o il suo delegato può, tramite la nuova piattaforma, modificare e adeguare in autonomia e senza limitazioni le targhe dei veicoli associati. L’indicazione di un massimo di due veicoli non costituisce quindi un vincolo del contrassegno a specifici mezzi, ma una modalità di controllo degli accessi alle ZTL, modificabile secondo le esigenze dell’interessato. L’onere è stato ritenuto non particolarmente gravoso e idoneo a contemperare il diritto alla mobilità delle persone disabili con l’esigenza dell’amministrazione di rendere effettivi i controlli elettronici e di preservare la funzione delle ZTL. Il giudice ha escluso che l’amministrazione debba rinunciare al controllo automatizzato in attesa di sistemi tecnologici diversi o più avanzati. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui nessun diritto costituzionale può assumere prevalenza assoluta sugli altri e ha ritenuto insussistente una compressione ingiustificata del diritto alla mobilità o una violazione dell’art. 381, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992, poiché il contrassegno resta personale, non vincolato a un veicolo e valido sull’intero territorio nazionale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 188 d.lgs. 285/1992

    La disposizione tutela la mobilità delle persone con disabilità e costituisce la base normativa della disciplina delle agevolazioni alla circolazione.

  • art. 381 d.P.R. 495/1992

    Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

    La norma esclude il vincolo del contrassegno a uno specifico veicolo, ma non impedisce modalità di associazione delle targhe finalizzate al controllo degli accessi, purché modificabili e tali da non comprimere sostanzialmente il diritto alla mobilità.

  • art. 1, comma 489, l. 145/2018

    La disposizione è stata richiamata quale base legislativa dell’associazione dei contrassegni alle targhe dei veicoli utilizzati dai titolari e della piattaforma destinata a gestire tale associazione.

  • art. 26 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

    Il diritto alla mobilità delle persone con disabilità deve essere garantito, ma va coordinato con le esigenze di controllo degli accessi alle ZTL.

  • art. 20 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 18/2009

    Impone agli Stati di adottare misure efficaci per garantire la mobilità personale delle persone con disabilità con la maggiore autonomia possibile; la disciplina comunale è stata ritenuta compatibile con tale finalità.

  • artt. 2, 3 e 16 Cost.

    I parametri costituzionali tutelano dignità, uguaglianza e libertà di circolazione, ma non attribuiscono al diritto alla mobilità una prevalenza assoluta sulle esigenze di tutela degli altri utenti e di effettività dei controlli.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il carattere personale del contrassegno di parcheggio per disabili e la sua non vincolatività a uno specifico veicolo non impediscono all’amministrazione di richiedere l’indicazione delle targhe dei veicoli utilizzati per l’accesso alle ZTL, quando tale indicazione costituisce una modalità di controllo e può essere modificata autonomamente dal titolare senza limitazioni sostanziali.
  • L’associazione del contrassegno a un numero limitato di veicoli non integra un vincolo del beneficio a quei veicoli se il titolare può sostituire liberamente le targhe associate; in tal caso l’adempimento è funzionale al controllo automatizzato degli accessi e non altera la natura personale del contrassegno.
  • Il diritto alla mobilità delle persone con disabilità deve essere bilanciato con l’esigenza di assicurare l’effettività dei controlli nelle ZTL e la pari fruibilità delle deroghe da parte di tutti i soggetti autorizzati; nessuno dei diritti fondamentali coinvolti assume, in tale bilanciamento, prevalenza assoluta.
  • L’amministrazione non è tenuta a rinunciare ai sistemi di controllo elettronico degli accessi alle ZTL soltanto perché sarebbero astrattamente ipotizzabili strumenti tecnologici alternativi o più avanzati, purché la modalità adottata non determini una compressione sproporzionata del diritto alla mobilità.
  • Gli atti amministrativi sono impugnabili quando risultino astrattamente lesivi della posizione giuridica dedotta, senza che sia decisivo il nomen iuris dell’atto o la sua riconducibilità a una specifica categoria formale.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàAmministrazione digitale
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicitàTutela del terzo

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