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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6853/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Regione impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato due avvisi di accertamento IRBA per gli anni 2004 e 2005 notificati a Tamoil Italia, sostenendo che: il termine di decadenza per l'accertamento doveva decorrere dalla data in cui la Regione venne a conoscenza del divario tra le dichiarazioni presentate alla Agenzia delle Dogane e quelle presentate alla Regione (15/03/2013); che la divergenza di dichiarazione configurava un comportamento omissivo della contribuente legittimante tale decorrenza ai sensi dell'art.15 d.lgs. 504/95; e che le sanzioni erano quindi dovute. La CTR aveva invece ritenuto decaduta la potestà impositiva e non applicabili le sanzioni, evidenziando la prescrizione quinquennale e l'assenza di comportamenti elusivi della contribuente.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso della Regione. Ha ritenuto assorbente la questione della sopravvenuta abolizione del tributo IRBA e la sua incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare nella pronuncia relativa alla causa C-255/20). Per effetto dell'incompatibilità e dell'abrogazione intervenuta con la legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020, commi 628-630) la Corte ha disapplicato la norma interna che avrebbe voluto conservare efficacia al tributo per il passato e ha quindi escluso la dovuta dell'imposta anche per le annualità anteriori al 2021. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art.17 d.lgs. 398/1990

    Norma nazionale che prevedeva la base normativa per l'IRBA; la Corte ha disapplicato la norma in ragione della sua incompatibilità con il diritto UE come interpretato dalla CGUE

  • art.3 LR Campania n.28/2003

    Norma regionale che disciplinava l'imposta regionale sulla benzina; la Corte ne ha escluso l'efficacia applicativa retroattiva in virtù dell'incompatibilità del tributo con il diritto dell'Unione

  • art.15 d.lgs. 504/1995 (TU Accise)

    Richiamato dalla Regione per sostenere la decorrenza del termine di accertamento dalla conoscenza del credito; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'incompatibilità e dall'abrogazione del tributo, senza entrare nel merito risolutivo della doglianza

  • Direttiva 2008/118/CE, art.1, par.2

    "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni."

    La Corte ha richiamato la Direttiva e l'interpretazione della CGUE per affermare che l'IRBA non risponde a una 'finalità specifica' ma ha natura meramente di gettito e quindi è incompatibile con la normativa UE sulle accise

  • Direttiva 92/12/CEE, art.3, par.2

    Norma richiamata nella giurisprudenza comunitaria; conferma i limiti alla possibilità per gli Stati membri di applicare imposte indirette sui prodotti assoggettati ad accisa

  • L. 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021), commi 628-630

    "L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati" e "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"

    Norma nazionale che ha abrogato l'imposta IRBA; la Corte ha comunque ritenuto che, per effetto della dichiarazione di incompatibilità con il diritto UE, la clausola che salvava le obbligazioni pregresse non poteva valere a preservare l'imposizione per il passato

  • Legge Regionale Campania 23 dicembre 2020, n.31, art.2

    Norma regionale che ha adeguato la disciplina regionale sopprimendo l'imposta a decorrere dal 2021; la Corte ha disapplicato anche la norma regionale nella parte in cui avrebbe cercato di mantenere efficacia retroattiva al tributo

  • Giurisprudenza CGUE - causa C-255/20 (procedura pregiudiziale)

    La CGUE ha stabilito che una imposta regionale sulla benzina non può essere considerata dotata di 'finalità specifica' quando il suo gettito è destinato genericamente al bilancio; tale interpretazione ha determinato l'incompatibilità dell'IRBA con il diritto UE

  • Cass. n. 27670/13 (richiamata)

    Precedente nazionale relativo a fattispecie di dichiarazione fraudolenta su destinazione del carburante; la CTR aveva escluso l'applicabilità del principio a fattispecie diverse da quelle di frode dichiarativa

Massime di principio

  • Se una imposta nazionale o regionale sui prodotti sottoposti ad accisa non persegue una 'finalità specifica' ma mira essenzialmente al gettito, può essere incompatibile con la Direttiva 2008/118/CE (lett. art.1(2)) e quindi essere disapplicata dai giudici nazionali.
  • Una pronuncia della Corte di Giustizia che interpreta la normativa UE produce effetti retroattivi sui rapporti ancora aperti e può portare i giudici nazionali a disapplicare norme interne anche se queste tentano di mantenere vigente l'obbligo tributario per il passato.
  • L'abrogazione legislativa di un tributo (nazionale o regionale) non è necessariamente sufficiente a salvare pretese impositive pregresse quando sussiste una precedente o successiva dichiarazione di incompatibilità con il diritto UE: i crediti tributari possono risultare estinti o non dovuti.
  • Questioni procedurali come decorrenza del termine di accertamento (decadenza) o prescrizione possono diventare assorbite da profili di incostituzionalità o incompatibilità UE; pertanto, anche ove esistano divergenze di dichiarazioni tra amministrazioni, l'esito può essere deciso sul piano della conformità alla normativa comunitaria.
  • In presenza di intervenute sopravvenienze normative o giurisprudenziali rilevanti durante il processo, è possibile la compensazione delle spese di lite.

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