Deliberazione n. 496 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso. Il Garante conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservazione, per finalità probatorie, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Il provvedimento ha natura di ratifica ex post dell’intervento urgente adottato per prevenire la circolazione del contenuto segnalato.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione non consensuale tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo e competenza dell’Autorità
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la ricezione delle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e impone una decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Garante.
Segnalazione dell’interessato e avvio del procedimento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram indicate nella segnalazione. Sulla base della verifica preliminare di compatibilità del caso con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 255 e 256 del 4 agosto 2025.
Misure imposte alle piattaforme
Con i provvedimenti urgenti è stato disposto:
- a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- alle medesime società di conservare, se acquisito in chiaro dalle piattaforme, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, per soli fini probatori, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
- di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione secondo tali modalità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 255/2025 e 256/2025, adottati il 4 agosto 2025. Il provvedimento conferma quindi l’ordine di blocco della diffusione e la prescrizione di conservazione probatoria del materiale segnalato, senza prevedere sanzioni pecuniarie.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram per evitare la diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 4 agosto 2025 le determinazioni nn. 255 e 256, ordinando a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
Alle stesse società è stato prescritto di conservare, se acquisito in chiaro dalle rispettive piattaforme, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 255/2025 e 256/2025 adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme.
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