Ordinanza n. 121/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in via cautelare sospendere l'efficacia dell'ordinanza comunale ed in via principale e nel merito accertare l'illegittimità dell'ordinanza comunale nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso al provvedimento sopra menzionato, e conseguentemente disporne l'annullamento con ogni conseguenza di legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato del sommario esame cautelare, il fumus boni iuris. La valutazione è fondata sia sulla possibile tardività dell'impugnazione sia sull'apparente adeguatezza del supporto motivazionale dell'ordinanza, che richiama svariati abusi. Non è stata definita nel merito la domanda di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza comunale, riferita a svariati abusi, della quale è stata chiesta la sospensione cautelare e l'annullamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza comunale, chiedendone in via cautelare la sospensione dell'efficacia e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento, unitamente agli atti antecedenti, preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi. Il TAR ha rilevato, a un primo sommario esame, possibili profili di tardività del ricorso e ha ritenuto che l'ordinanza fosse adeguatamente supportata dal riferimento a svariati abusi. Il testo non espone ulteriori motivi specifici di legittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato degli atti, il fumus boni iuris e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile tardività del ricorso può concorrere a escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
- Il fumus boni iuris non sussiste, in sede di primo sommario esame, quando il provvedimento impugnato risulti adeguatamente supportato dal riferimento a plurimi abusi, salva la successiva valutazione piena nel merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus non definisce la domanda principale di annullamento, che resta da esaminare nel giudizio di merito.
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