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Sentenza

Sentenza n. 11365/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'ottemperanza della sentenza nr. -OMISSIS- emessa dall'On.le Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile - Giudice: Dott. Pietro PERSICO (pubblicata in data 03.04.2025)

Giustizia amministrativa202604478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero della Difesa alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che lo aveva condannato al pagamento di somme di denaro e delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori vittoriosi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza di una sentenza civile, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero della Difesa al pagamento di € 198.732,63 in favore del primo ricorrente e di € 204.410,70 in favore del secondo, oltre interessi legali fino al pagamento, nonché delle spese di lite. Dopo avere ottenuto la certificazione del decorso del termine per proporre appello, i ricorrenti hanno notificato al Ministero, il 15 dicembre 2025, una diffida e messa in mora con copia conforme della sentenza. Poiché il pagamento non era intervenuto, hanno proposto ricorso per ottemperanza il 7 aprile 2026. Il Ministero si è costituito senza formulare eccezioni. Il TAR ha esaminato anche il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, rilevando che tale termine era maturato nel corso del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero della Difesa alla sentenza civile passata in giudicato e notificata in forma idonea. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha ritenuto che l'apposizione della formula esecutiva non fosse necessaria, essendo stata eliminata dal 1° marzo 2023 con la modifica dell'art. 475 c.p.c. Ha inoltre precisato che il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato è una condizione di procedibilità, non di ammissibilità: pertanto, il ricorso proposto prima della sua scadenza può essere deciso quando il termine maturi durante il processo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 40 giorni decorrente dalla comunicazione dell'inerzia e della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza, non condizione di ammissibilità; se matura durante il processo, la domanda può essere decisa.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito della modifica decorrente dal 1° marzo 2023, l'esecuzione della sentenza non richiede l'apposizione della formula esecutiva; la notificazione della sentenza in forma idonea all'amministrazione debitrice è sufficiente ai fini considerati nella decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che contenga una condanna pecuniaria a carico di un'amministrazione pubblica, accertandone l'inadempimento e fissando un termine per l'adempimento.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche costituisce una condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza e non di ammissibilità; se il termine scade durante il giudizio, la domanda può essere decisa nel merito.
  • La notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice in forma idonea, dopo il passaggio in giudicato e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, consente di accertare l'inottemperanza anche senza apposizione della formula esecutiva, non più richiesta a decorrere dal 1° marzo 2023.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'accertamento e alla comunicazione della mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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