L.R. Puglia 21/2020
Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 21/2020 istituisce, in via sperimentale per un anno, il servizio di psicologia di base e delle cure primarie nel distretto socio-sanitario. Prevede coordinamento AReSS, monitoraggio della qualità, Osservatorio regionale e una fase iniziale con nove psicologi. È però stata abrogata dalla l.r. Puglia n. 11/2023.
Istituzione sperimentale del servizio di psicologia di base e delle cure primarie in Puglia
Istituzione sperimentale del servizio di psicologia di base e delle cure primarie
La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, l’avvio sperimentale del servizio di psicologia di base e delle cure primarie nel sistema territoriale sanitario. L’intervento è concepito come misura di durata annuale e, per effetto dell’abrogazione successiva, oggi non è più applicabile.
Finalità e collocazione nel sistema sanitario territoriale
Il servizio è inserito nel distretto socio-sanitario per l’assistenza primaria territoriale ed è collocato nell’unità operativa cure primarie. La finalità è rafforzare la presa in carico dei bisogni psicologici nella sanità territoriale, in coerenza con la normativa statale richiamata dalla legge regionale.
Lo psicologo del servizio svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nei presidi territoriali di assistenza, nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e nelle reti territoriali.
Ambito operativo e integrazione con i servizi sanitari
Il servizio opera nell’ambito delle strutture sanitarie territoriali afferenti al distretto socio-sanitario, tra cui:
- poliambulatori;
- consultori;
- presidi territoriali di assistenza (PTA);
- servizi domiciliari;
- ospedali di comunità.
L’attività deve svolgersi in collaborazione con la medicina convenzionata, comprendendo medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. In presenza di richieste di assistenza psicologica provenienti dalla rete territoriale di prossimità, il medico di base, il medico di fiducia del paziente o il pediatra di libera scelta possono avvalersi dello psicologo competente per territorio.
Presa in carico e contenuto dell’intervento psicologico
Lo psicologo del servizio assume in carico la richiesta di assistenza e predispone un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico. Nell’attuazione dell’intervento può avvalersi anche di strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
La legge richiama inoltre l’esercizio delle funzioni professionali psicologiche in accordo con i servizi aziendali competenti, con finalità di:
- riduzione del rischio di disagio psichico;
- prevenzione;
- promozione della salute;
- attivazione della rete sociale secondo i livelli essenziali di assistenza.
Organizzazione regionale e coordinamento AReSS
Presso l’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (AReSS) è istituito un coordinamento regionale dei dirigenti psicologi delle singole ASL, con il compito di elaborare modelli organizzativi innovativi e verificarne l’applicabilità.
Il coordinamento è composto da un dirigente psicologo per ciascuna ASL ed è integrato da:
- due rappresentanti designati dall’Ordine regionale degli psicologi;
- due rappresentanti designati dai dipartimenti universitari corrispondenti.
Questo organismo definisce linee guida sulle problematiche prioritarie.
Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo
All’AReSS sono attribuite funzioni di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dell’assistenza psicologica resa in attuazione della legge.
Ai fini di tali valutazioni, gli psicologi del servizio devono trasmettere al dirigente psicologo individuato dalla propria ASL una relazione annuale sull’attività svolta. Il dirigente psicologo invia poi la relazione ai competenti servizi del Sistema sanitario regionale, che la esaminano per verificare la coerenza dell’attività con gli obiettivi definiti.
Osservatorio regionale
La legge istituisce presso l’AReSS un Osservatorio regionale indipendente, in intesa con:
- Ordine professionale degli psicologi;
- associazioni scientifiche di psicologia;
- dipartimenti universitari dei corsi di laurea in psicologia presenti nelle università pugliesi;
- coordinamento regionale dei medici di medicina generale;
- pediatri di libera scelta.
L’Osservatorio, sulla base delle relazioni trasmesse dal servizio AReSS, individua i bisogni di salute emergenti nel territorio regionale. Vi partecipano anche i dirigenti psicologi componenti del coordinamento regionale. La partecipazione non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Risorse umane e fase di prima applicazione
Nella fase iniziale la legge prevedeva la presenza di nove psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie nelle ASL.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore, il piano triennale dei fabbisogni del personale delle ASL avrebbe dovuto prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività nell’ambito del personale a tempo determinato; tuttavia questa previsione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.
Attuazione e termine per i provvedimenti regionali
La Giunta regionale doveva definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, le specifiche modalità di attuazione del servizio.
Abrogazione e attuale efficacia
La legge regionale è stata abrogata dalla l.r. Puglia n. 11/2023, art. 9, comma 1. Di conseguenza, pur avendo avuto efficacia dal 7 luglio 2020, non è più vigente e non presenta utilità applicativa attuale, anche perché riferita a una sperimentazione limitata nel tempo.
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