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Legge

L.R. Puglia 22/2020

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

Normativa regionaleL.R. Puglia 22/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 22/2020 aggiorna la l.r. n. 11/1999 introducendo tra le strutture turistiche i condhotel e i marina resort, ridefinendo le spiagge libere con servizi e riscrivendo la classificazione obbligatoria degli stabilimenti balneari. Prevede un regolamento regionale entro 90 giorni e una disciplina transitoria per l’avvio dell’obbligo di classificazione, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale pugliese di strutture ricettive, condhotel, marina resort e classificazione degli stabilimenti balneari

Modifiche alla disciplina regionale delle strutture ricettive e balneari in Puglia

La legge regionale Puglia 7 luglio 2020, n. 22 interviene sulla l.r. 11 febbraio 1999, n. 11, aggiornando il quadro delle strutture turistico-ricettive e delle attività balneari. L’obiettivo è includere nuove tipologie di esercizio e disciplinare in modo più puntuale la classificazione degli stabilimenti balneari.

Nuove tipologie di strutture turistiche

La legge inserisce tra le definizioni della disciplina regionale i condhotel e i marina resort.

Per i condhotel, viene richiamata la definizione statale di cui all’art. 31 del d.l. n. 133/2014 convertito dalla l. n. 164/2014. Le condizioni di esercizio e i criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla quota di unità abitative a destinazione residenziale, sono quelli fissati dal DPCM 22 gennaio 2018, n. 13.

Per i marina resort, sono qualificati come esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate in specchi acquei appositamente attrezzati. Devono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale, che definisce anche modalità di apertura, di esercizio e la classificazione, nel rispetto dei criteri concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Spiagge libere con servizi

La disciplina regionale viene aggiornata anche sulla nozione di spiagge libere con servizi. Sono tali le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento, attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari.

La concessione deve lasciare liberi almeno il 50% della superficie concessa e del fronte mare relativo, senza attrezzature del gestore. Il concessionario deve garantire:

  • un punto ristoro;
  • servizi igienici e docce;
  • assistenza, pulizia e salvataggio.

Sono ricomprese anche le spiagge che svolgono l’attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree private.

Classificazione degli stabilimenti balneari

La legge riscrive la disciplina della classificazione degli stabilimenti balneari, che diventa obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività. Il sistema di classificazione va da una a cinque stelle ed è basato sui requisiti strutturali e sui servizi offerti.

La classificazione ha durata quinquennale. In prima applicazione, la decorrenza è fissata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Giunta regionale approva il regolamento sul sistema di classificazione. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione vale dalla data di attribuzione fino alla fine del periodo residuo.

Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non è consentita la variazione della classificazione.

Regolamento attuativo, procedure e controlli

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, per definire il sistema di classificazione, finalizzato alla qualità e al miglioramento dei servizi e coerente con gli orientamenti internazionali.

Se il regolamento non viene adottato nei termini, si applica la normativa vigente.

Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’art. 10 della l.r. n. 11/1999. Le funzioni di vigilanza, verifica, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, salve le competenze statali.

Regime transitorio

Per agevolare il passaggio al nuovo sistema, i titolari degli stabilimenti balneari esistenti alla data di entrata in vigore della legge possono presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento. L’obbligo diviene comunque effettivo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del regolamento regionale.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogato l’art. 6 della l.r. Puglia 5 luglio 2019, n. 26. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Testo integrale

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