L.R. Puglia 19/2020
Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Puglia forme di mobilità condivisa e sostenibile, con particolare attenzione al car sharing elettrico. Nei comuni con oltre 30.000 abitanti almeno il 3% delle aree a parcheggio pubblico deve essere destinato a impianti di ricarica per uso collettivo. Previsti avvisi pubblici, anche associati tra comuni, e una relazione biennale della Giunta sugli effetti della disciplina. Vigente dal 7 luglio 2020.
Promozione del car sharing elettrico e della mobilità condivisa nei comuni pugliesi
Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi
La legge disciplina interventi regionali e comunali per favorire la mobilità condivisa e sostenibile nel territorio della Regione Puglia, con particolare riferimento al car sharing elettrico e alle infrastrutture di ricarica dedicate. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e favorire soluzioni alternative all’auto privata.
Finalità e obiettivi generali
La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze e in coerenza con la legge regionale n. 16 del 2008 in materia di piano regionale dei trasporti, promuove e sostiene forme di mobilità condivisa e sostenibile per tutelare ambiente e salute dei cittadini. La disciplina mira in particolare a:
- ridurre le emissioni nocive in atmosfera;
- diversificare le fonti di approvvigionamento energetico;
- contrastare il riscaldamento globale causato dall’uso di combustibili fossili;
- promuovere forme di mobilità innovative, flessibili e sostenibili alternative all’auto privata.
Gli obiettivi sono perseguiti mediante interventi di incentivazione e attraverso la definizione di specifiche tecniche negli strumenti urbanistici e di programmazione.
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ad uso collettivo
La legge incentiva lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull’uso collettivo di veicoli alimentati ad energia elettrica, come strumento di riduzione dell’impatto ambientale del traffico urbano.
Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali e della programmazione territoriale, è previsto che almeno il 3% dell’intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinato all’installazione di impianti di ricarica per veicoli elettrici ad uso collettivo. Tali impianti devono essere collocati preferibilmente in aree di parcheggio pubblico vicine a:
- attività commerciali;
- attività terziarie;
- attività produttive;
- attività turistiche;
- punti di scambio intermodale.
Modalità di attuazione da parte dei comuni
I comuni possono attivare, anche in via sperimentale, il servizio di car sharing tramite appositi avvisi pubblici, ponendo i relativi costi a carico degli operatori affidatari del servizio.
Nella selezione delle proposte progettuali, i comuni possono introdurre criteri preferenziali che valorizzino soluzioni integrate, tra cui:
- accesso al servizio di ricarica anche per veicoli privati, purché registrati al servizio;
- uso delle postazioni di ricarica come access point di una rete wireless cittadina gratuita;
- installazione di totem con pulsante SOS e vani contenenti defibrillatori presso i punti di ricarica;
- accesso a servizi di informazione turistica e culturale presso i punti di ricarica.
Per integrare la rete infrastrutturale tra più comuni, gli avvisi pubblici possono essere predisposti in forma associata. I comuni, ove possibile, devono privilegiare l’utilizzo di fonti rinnovabili per alimentare gli impianti di ricarica e perseguire gli obiettivi della legge anche attraverso interventi di incentivazione e tariffazione agevolata.
Monitoraggio e relazione della Giunta regionale
È prevista una clausola valutativa: dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge e poi con cadenza biennale, la Giunta regionale deve presentare alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata sugli effetti della normativa.
La relazione deve riferire, in particolare, su:
- stato di adeguamento degli strumenti urbanistici e di programmazione comunali rispetto alle previsioni sui parcheggi e sugli impianti di ricarica;
- stato degli interventi comunali per l’attivazione del servizio di car sharing elettrico;
- diffusione del servizio nei comuni pugliesi;
- dati sull’utilizzo da parte dell’utenza;
- eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Attualità della disciplina
La legge risulta ancora vigente e non è da considerarsi obsoleta, poiché introduce una disciplina strutturale sulla mobilità condivisa e sostenibile applicabile nei comuni pugliesi interessati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 7 lug 2020L.R. Puglia 17/2020
- Legge · 7 lug 2020L.R. Puglia 18/2020
- Legge · 7 lug 2020L.R. Puglia 20/2020
- Legge · 7 lug 2020L.R. Puglia 21/2020
- Legge · 7 lug 2020L.R. Puglia 22/2020
- Legge · 7 lug 2020L.R. Puglia 23/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →