L.R. Puglia 18/2020
Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 18/2020 interviene sulla disciplina di autorizzazione, accreditamento e requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, semplificando procedimenti, fissando termini e introducendo regimi transitori per RSA e strutture assimilate. Sono previste regole su pareri di compatibilità, responsabile sanitario, controlli e istanze uniche. Alcune disposizioni sono state però dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (art. 9 e art. 10, co. 1).
Semplificazione amministrativa sanitaria e socio-sanitaria in Puglia
Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria
La legge regionale della Puglia n. 18 del 7 luglio 2020 introduce modifiche alla disciplina regionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con l’obiettivo di semplificare i procedimenti autorizzativi e di accreditamento, chiarire alcuni requisiti organizzativi e strutturali e disciplinare regimi transitori per specifiche tipologie di strutture.
Modifiche alla disciplina di autorizzazione, compatibilità e accreditamento delle strutture sanitarie
La legge interviene sulla l.r. 9/2017, precisando le competenze regionali e comunali nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio. In particolare, il comune, verificati i titoli e la conformità urbanistico-edilizia, deve richiedere alla Regione la verifica di compatibilità entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il parere di compatibilità ha validità biennale:
- dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione;
- se l’autorizzazione alla realizzazione non viene rilasciata nel termine previsto, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine.
Se, scaduta la validità del parere, l’interessato non chiede l’autorizzazione all’esercizio, il dirigente regionale competente dichiara la decadenza. Il termine comunale per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione è reso inderogabile.
È inoltre previsto che, se l’autorizzazione comunale non viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità regionale, il termine biennale di validità del parere decorra dal giorno successivo alla scadenza di quel termine di 120 giorni.
La validità del parere può essere prorogata con provvedimento dirigenziale regionale, su richiesta presentata prima della scadenza, in presenza di eventi ostativi non imputabili all’interessato, documentati dal comune o dal direttore dei lavori. La proroga non può superare 180 giorni.
È infine chiarito che la scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con quella del parere originario, salvo proroga.
Responsabile sanitario e requisiti soggettivi
La legge amplia i soggetti che possono svolgere le funzioni di responsabile sanitario nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In particolare:
- nelle strutture ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, le funzioni possono essere svolte anche da un medico specialista, o in disciplina equipollente o affine, ancorché in quiescenza, nei limiti del comma 8;
- negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni possono essere svolte anche da personale sanitario con almeno 5 anni di attività presso strutture pubbliche o private accreditate, certificata dalla direzione sanitaria, anche se in quiescenza;
- in linea generale non è consentito ricoprire il ruolo di responsabile sanitario in più di una struttura, salvo eccezioni per alcune strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali, per strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali entro il limite di 50 posti letto complessivi, e per le strutture socio-sanitarie;
- i soggetti che erogano servizi sanitari in più strutture o sedi operative possono nominare un unico responsabile sanitario, fermo restando l’obbligo di rispettare il debito orario previsto;
- il limite massimo di età è quello previsto dalla normativa nazionale vigente per dirigenti medici e personale del servizio sanitario nazionale, con eccezione degli ambulatori specialistici non accreditati.
Controlli, sanzioni e istanze uniche per autorizzazione e accreditamento
L’Organismo tecnicamente accreditante, nel controllo sulle strutture già accreditate, verifica i requisiti ulteriori di accreditamento e segnala eventuali violazioni ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
La legge consente a strutture pubbliche e private, IRCCS privati ed enti ecclesiastici di presentare un’unica istanza per ottenere insieme:
- l’autorizzazione all’esercizio;
- l’accreditamento istituzionale.
Nei casi di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate e accreditate, può essere presentata una sola istanza per ottenere autorizzazione all’esercizio e accreditamento delle nuove attività o funzioni, ove accreditabili.
La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza il previo invito a rimuovere la violazione, quando la carenza o violazione sia grave e continuativa oppure reiterata.
Regime transitorio per strutture socio-sanitarie e RSA di mantenimento
Per alcune strutture socio-sanitarie elencate dalla legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 19/2006 e del r.r. 4/2007 fino all’entrata in vigore di un apposito regolamento che dovrà individuare:
- il fabbisogno regionale di strutture;
- i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
- i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
Per le RSA e RSSA già contrattualizzate e per quelle non contrattualizzate, fino al completamento delle procedure di accreditamento previste dai regolamenti regionali del 2019, continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dalla previgente disciplina richiamata dalla legge.
Riorganizzazione delle RSAA e disciplina transitoria finale
La legge interviene anche sulla l.r. 53/2017, prevedendo una disciplina transitoria per le RSAA di cui all’articolo 67 del r.r. 4/2007. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, tali strutture possono chiedere di essere qualificate come strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio.
Se non presentano la richiesta, continuano l’attività conservando esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale. La Giunta regionale deve adeguare conseguentemente la disciplina regolamentare, attribuendo a tale tipologia natura esclusivamente socio-assistenziale.
Ai fini dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento, tali strutture possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla normativa previgente, purché rispettino i requisiti tecnologici e organizzativi minimi specifici.
Le strutture autorizzate ex art. 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali di età superiore a 64 anni, titolari dell’indennità di accompagnamento, purché non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
La Regione deve riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all’art. 67 del r.r. 4/2007; tali istanze sono valutate entro 60 giorni dalla pubblicazione della modifica regolamentare da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Requisiti strutturali e deroghe per immobili esistenti
La legge ammette, per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento, difformità contenute entro il 10% rispetto alla metratura minima totale e a quella dei singoli locali e ambienti, purché si tratti di immobili esistenti alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione e salvo diversa previsione regolamentare. Resta fermo il rispetto della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari.
Per l’istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento, le strutture interessate possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla disciplina previgente, fermo il possesso dei requisiti tecnologici e organizzativi minimi richiesti dai regolamenti per i nuclei di mantenimento di soggetti non autosufficienti o disabili.
Profili di incostituzionalità e attualità applicativa
La nota riportata nel testo segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 195 del 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 e del comma 1 dell’articolo 10. Tali disposizioni non devono quindi considerarsi utilmente applicabili.
L’atto resta rilevante per la disciplina regionale pugliese delle autorizzazioni, dell’accreditamento e dei requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ma alcune previsioni risultano espunte dall’ordinamento per effetto della pronuncia costituzionale.
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