Cassazione Penale, Sentenza n. 16609/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Bari (che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Foggia) per molteplici profili: 1) insufficienza della motivazione e violazione del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"; 2) utilizzabilità e valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali e delle informazioni assunte a sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.), nonché presunta contaminazione delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria; 3) omissione ingiustificata della rinnovazione dell'istruttoria nonostante ordinanza di appello; 4) travisamento della prova e mancanza di individuazione degli esecutori materiali della rapina; 5) erronea qualificazione del contributo dell'imputato (concorso morale vs. partecipazione materiale) e carenza di ancoraggio probatorio per il ruolo contestato; 6) violazioni del diritto di difesa e del principio di correlazione tra accusa e sentenza; 7) vizi nella determinazione della pena (richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche e censura della recidiva); 8) carenza, manifesta illogicità e travisamento della motivazione su elementi fattuali (orario di presenza in azienda, riscontri materiali come taglio delle sbarre, rinforzi al tetto, ritrovamento di oggetti compatibili con la rapina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In motivazione la Cassazione ha ritenuto molte censure generiche o aspecifiche e quindi inammissibili; ha confermato che la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata, in particolare nell'ipotesi di riforma dell'assoluzione dovendo esercitare una "motivazione rafforzata" per confutare le ragioni dell'assoluzione di primo grado. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata non si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali (s.i.t.), ma su elementi irripetibili e oggettivi acquisiti (rinvenimento del mezzo sottratto collegato tramite GPS alla proprietà del Vitale, ritrovamento in uso esclusivo al Vitale di giubbotti antiproiettile, tute corrispondenti a quelle usate dai rapinatori, carabina ad aria compressa e guanti, nonché modifiche dei luoghi e documentazione fotografica). Ha inoltre affermato che la responsabilità per concorso non richiede l'individuazione dell'esecutore materiale e che la modifica della qualificazione (da autore materiale a concorrente morale) non ha violato il diritto di difesa. Le censure relative a prova travisata, mancata rinnovazione dell'istruttoria, uso delle s.i.t. e valutazione del contributo concorsuale sono state ritenute infondate o aspecifiche.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))
Norma invocata come base dei motivi di cassazione; la Corte ricorda che i motivi devono essere specifici e che la cumulazione indistinta di vizi rende il ricorso aspecifico e inammissibile
art. 533 e art. 535 cod. proc. pen.
Collegati al canone di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio": la Corte sottolinea che non è mutato il sindacato della Cassazione e che è sufficiente che la sentenza escluda alternative valide alla ricostruzione dei giudici
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione sull'acquisizione di atti predibattimentali; la Corte osserva che l'eventuale inosservanza non emerge dal ricorso e che la ricostruzione probatoria non si è fondata esclusivamente su atti predibattimentali
artt. 512 e 526 cod. proc. pen.
Norme relative all'acquisizione e utilizzabilità di dichiarazioni: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni contestate non fossero decisive per l'esito e che gli elementi essenziali provenivano da atti irripetibili
artt. 63, 64, 191, 187 cod. proc. pen.
Norme concernenti informatori e modalità di assunzione delle dichiarazioni; la Corte richiama la necessità di cautela ma conferma l'ammissibilità e limitata utilizzazione delle informazioni nel giudizio complessivo
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte chiarisce che il giudice d'appello può revocare l'ordine di rinnovazione e spiegare le ragioni direttamente in sentenza senza un atto separato
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: la Corte riafferma che la responsabilità per concorso non richiede l'individuazione puntuale dell'autore materiale se esistono prove logiche del contributo volontario
art. 114 cod. pen.
Norma sulla rilevanza del contributo nel concorso di reati: la Corte valuta il contributo dell'imputato alla luce degli elementi di fatto e ritiene che il ruolo contestato fosse adeguatamente motivato
artt. 628 e 648 cod. pen.
Articolati relativi al reato di rapina e ai delitti connessi: utilizzati per inquadrare i fatti e la qualificazione penale; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione applicata in appello
artt. 378 e 379 cod. pen.
Norme citate in relazione alle modalità dolose e responsabilità, ma la Corte ha rilevato la mancanza di argomentazioni fattuali specifiche nel ricorso
art. 6 CEDU e art. 111 Cost.
Richiamati a tutela del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte osserva che tali doglianze non costituiscono autonomo motivo di ricorso per cassazione e, in ogni caso, la modifica della qualificazione non ha leso la difesa
artt. 521, 522, 178 cod. proc. pen.
Norme processuali connesse alla fase delle indagini e della formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da inficiare il giudizio
art. 133, art. 62-bis e art. 99 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena e recidiva: la Corte ha ritenuto che la motivazione della pena sia conforme agli obblighi di legge e che la recidiva sia stata motivata
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: la cumulazione indifferenziata di censure (violazione di legge, carenza della motivazione, illogicità) rende i motivi aspecifici e inammissibili
- La Corte d'appello che riforma un'assoluzione deve fornire una "motivazione rafforzata" che confuti puntualmente le ragioni dell'assoluzione, ma l'intensità dell'obbligo dipende dallo spessore della motivazione originaria
- La condanna per concorso non richiede necessariamente l'individuazione dell'esecutore materiale: è sufficiente dimostrare con adeguata motivazione il contributo consapevole e volontario dell'imputato
- Dichiarazioni predibattimentali e sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) possono essere utilizzate se non risultano decisive rispetto ad elementi irripetibili e oggettivi; la loro sola presenza non invalida il giudizio se la sentenza si fonda su riscontri concreti
- Il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare la prova declarativa quando può dimostrare che la valutazione del primo giudice è insostenibile; può revocare l'ordine di rinnovazione e spiegare le ragioni in sentenza
- Le questioni di diritto costituzionale o di Convenzione europea (es. art. 6 CEDU) non costituiscono autonome fattispecie di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., e devono essere trattate nei modi e nei tempi previsti dalla legge
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