Cassazione Civile, Ordinanza n. 05437/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento, deducendo l'omessa o invalida notifica degli atti presupposti. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con annullamento limitato a una cartella e all'avviso di accertamento. In appello il contribuente contestava la validità delle notifiche delle altre tre cartelle: per due di esse il messo aveva attestato l'insufficienza dell'indirizzo e aveva poi attivato procedure non correttamente riferibili al caso; per la terza la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. era stata ricevuta da un soggetto di cui non risultava la qualità. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto valide le notifiche nonostante l'indirizzo insufficiente e, per alcune cartelle, l'assenza di prova della raccomandata informativa; con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei crediti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto nei limiti indicati il primo motivo, ritenendo invalide le notifiche di due cartelle perché eseguite su un indirizzo qualificato dallo stesso notificatore come insufficiente, senza che potesse desumersi l'irreperibilità del destinatario secondo il rito previsto; ha invece ritenuto valida la notifica della terza cartella, perché la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. non richiede l'indicazione della qualità del consegnatario e l'errore nel cognome è stato giudicato mero errore materiale non idoneo a escludere l'identificazione del destinatario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l'eccezione di prescrizione era stata prospettata solo sul presupposto dell'omessa notifica delle cartelle, presupposto smentito per la terza cartella e da riesaminare in rinvio per le altre due. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione delle norme
È stato il parametro del primo motivo di ricorso, volto a censurare l'erronea applicazione delle norme sulla notificazione.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
È stato il parametro del secondo motivo, dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia non sussisteva rispetto a una questione fondata su un presupposto non accolto dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
obbligo di pronunciare su tutta la domanda
La Corte ha escluso la violazione perché l'eccezione di prescrizione era logicamente assorbita dalla ritenuta validità della notifica, salvo riproposizione in rinvio.
art. 139 c.p.c.
assenza delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Non può ritenersi validamente integrata la procedura ex art. 140 o altra equivalente se l'assenza dei consegnatari è attestata presso un indirizzo che lo stesso notificatore indica come insufficiente.
art. 140 c.p.c.
deposito presso la casa comunale ed inoltro dell'avviso di avvenuto deposito tramite raccomandata a.r.
La raccomandata informativa e il deposito sono validi solo se il procedimento presuppone un corretto accertamento dell'irreperibilità relativa; l'uso del rito ex art. 140 è invalido se l'indirizzo è insufficiente e non consente di individuare il luogo della notificazione.
art. 143 c.p.c.
rito degli irreperibili assoluti
Richiede una ricerca effettiva e il relativo percorso notificatorio non può essere utilizzato senza la doverosa verifica preliminare della irreperibilità assoluta.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
notifica degli atti tributari
È richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari, da applicarsi correttamente secondo il tipo di irreperibilità riscontrata.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
formalità del deposito riservata agli irreperibili assoluti
La Corte evidenzia che tale formalità presuppone le verifiche proprie del rito degli irreperibili assoluti, non sostituibili da mere attestazioni su indirizzo insufficiente.
art. 366 c.p.c.
in ossequio all'art. 366 c.p.c.
La riproduzione della relata nel ricorso ha consentito alla Corte di verificare direttamente le modalità della notificazione.
Massime di principio
- Quando il messo notificatore dichiara l'indirizzo del destinatario insufficiente, non può automaticamente inferirsi l'irreperibilità relativa o l'assenza di persone legittimate a ricevere l'atto in quel luogo; il procedimento notificatorio va valutato alla luce della effettiva idoneità dell'indirizzo indicato.
- La notificazione ex art. 140 c.p.c. richiede il corretto presupposto dell'irreperibilità relativa; se il tentativo è eseguito su un indirizzo insufficiente, la procedura è invalida e l'atto non entra nella disponibilità legale del destinatario.
- Il rito degli irreperibili assoluti ex art. 143 c.p.c. non può essere utilizzato senza una concreta ricerca del destinatario e senza che la relata dia conto delle attività necessarie a dimostrare l'irreperibilità assoluta.
- Per la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. non è necessaria l'indicazione della qualità del consegnatario né della sua convivenza con il destinatario, perché non si applicano le formalità della legge n. 890 del 1982 come per la notificazione dell'atto principale.
- Un errore materiale nel cognome del destinatario non invalida la notifica se, complessivamente, l'identificazione della persona risulta certa grazie all'indirizzo corretto e agli ulteriori dati identificativi presenti negli atti.
- L'eccezione di prescrizione collegata esclusivamente alla dedotta omessa notifica degli atti presupposti può restare assorbita o comunque non esaminabile nel merito quando il giudice accerti la validità della notifica per parte degli atti; essa può essere riproposta nel giudizio di rinvio ove residuino questioni aperte.
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