Corte di giustizia, Sentenza C-323/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 gennaio 2023. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e K. contro B. e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l’esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda. — Cause riunite C-323/21 – C-325/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce come operano gli articoli 23 e 29 del regolamento Dublino III in caso di domande di asilo presentate successivamente in più Stati membri. La scadenza del termine di trasferimento fa passare la competenza allo Stato membro richiedente iniziale e non viene neutralizzata dalla presentazione di una nuova domanda in un terzo Stato membro. La Corte afferma inoltre che il richiedente deve poter far valere tale scadenza in un rimedio effettivo e rapido contro la decisione di trasferimento.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: effetti della scadenza del termine di trasferimento quando il richiedente presenta domande successive in più Stati membri e possibilità di invocare tale scadenza nel ricorso contro la decisione di trasferimento.
La questione giuridica
Se, in presenza di domande di protezione internazionale successive presentate in tre Stati membri, la scadenza del termine di trasferimento ex articolo 29 del regolamento n. 604/2013 trasferisca la competenza allo Stato membro richiedente iniziale anche se nel frattempo è stata presentata una nuova domanda in un terzo Stato membro; e se, nell’ambito del ricorso ex articolo 27, il richiedente possa far valere la successiva scadenza di tale termine e il conseguente venir meno della competenza dello Stato membro verso cui è disposto il trasferimento.
Principio di diritto
Quando il termine di sei mesi per il trasferimento scade, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale si trasferisce allo Stato membro richiedente che ha promosso quella specifica procedura di ripresa in carico, anche se il richiedente ha nel frattempo presentato un’altra domanda in un terzo Stato membro e anche se quest’ultimo ha ottenuto un’ulteriore accettazione di presa in carico: i termini dell’articolo 29 non si interrompono né si prorogano per effetto di tale nuova domanda. Inoltre, il richiedente deve poter ottenere, nello Stato membro in cui si trova, un ricorso effettivo e rapido che gli consenta di invocare la scadenza del termine di trasferimento sopravvenuta dopo la decisione di trasferimento, poiché essa è determinante per la corretta applicazione del regolamento e per evitare trasferimenti verso uno Stato non più competente.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 20, paragrafo 5, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 24, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 27, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Domande di protezione internazionale successive in tre Stati membri e scadenza del termine di trasferimento
La sentenza riguarda tre rinvii pregiudiziali del Raad van State (Paesi Bassi) relativi all’interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013, c.d. regolamento Dublino III, in un contesto di domande di protezione internazionale presentate successivamente in Germania, nei Paesi Bassi e, in alcuni casi, anche in Francia o Austria. La Corte era chiamata a chiarire se la presentazione di una nuova domanda in un terzo Stato membro incidesse sul termine di trasferimento già in corso tra due altri Stati membri e se la successiva scadenza di tale termine potesse essere invocata nel ricorso contro la decisione di trasferimento.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti principali, i ricorrenti B, F e K avevano presentato domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi dopo aver già presentato domande in altri Stati membri. In ciascun caso le autorità olandesi avevano formulato richieste di ripresa in carico verso l’Italia, mentre per K erano coinvolte Francia e Austria. Successivamente, in alcuni casi, gli interessati avevano presentato nuove domande anche in Germania o in altri Stati membri.
Le decisioni nazionali impugnate erano, a seconda dei casi:
- il rigetto senza esame della domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi, con ordine di trasferimento verso l’Italia o l’Austria;
- in un caso, il trattenimento ai fini dell’allontanamento.
I giudici di primo grado avevano talvolta accolto i ricorsi, ritenendo che la scadenza del termine di trasferimento avesse determinato il trasferimento della competenza allo Stato membro richiedente originario o a un diverso Stato membro, con conseguente illegittimità del trasferimento disposto dai Paesi Bassi.
Questioni pregiudiziali
Il Raad van State ha chiesto, in sostanza:
- se la nozione di "Stato membro richiedente" di cui all’articolo 29, paragrafo 2, debba riferirsi all’ultimo Stato membro che presenta la richiesta di ripresa in carico;
- se l’esistenza di un precedente accordo di presa o ripresa in carico tra due Stati membri produca effetti anche nei confronti di un terzo Stato membro;
- se la presentazione di una nuova domanda in un terzo Stato membro faccia decorrere nuovamente il termine di trasferimento;
- se, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, letto alla luce del considerando 19, il richiedente possa invocare nel ricorso contro la decisione di trasferimento la scadenza del termine di trasferimento che ha ormai trasferito la competenza a un altro Stato membro.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, secondo cui una domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro;
- gli articoli 18, 20, 23 e 24 del regolamento, che disciplinano le ipotesi e le modalità della ripresa in carico;
- l’articolo 27, paragrafo 1, che garantisce un ricorso effettivo o una revisione avverso la decisione di trasferimento;
- l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, relativo al termine di sei mesi per il trasferimento e alla conseguente liberazione dall’obbligo di presa o ripresa in carico;
- il considerando 19 del regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che il regolamento Dublino III non contiene norme specifiche per il caso in cui un richiedente, già destinatario di una decisione di trasferimento o di una procedura di ripresa in carico, presenti una nuova domanda in un terzo Stato membro. Per ricostruire il regime applicabile, la Corte distingue tra:
- la fase in cui lo Stato competente non è ancora stato determinato, disciplinata dall’articolo 20, paragrafo 5;
- la fase in cui la competenza è già stata accertata, disciplinata dagli articoli 18 e 23.
La Corte afferma che la procedura di ripresa in carico può essere avviata anche da un terzo Stato membro in cui sia stata presentata successivamente una nuova domanda. Tuttavia, ciò non altera l’applicazione dei termini imperativi di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3, né quella dell’articolo 29.
In particolare, la Corte stabilisce che:
- il termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, decorre dalla data di accoglimento della specifica richiesta di ripresa in carico formulata dallo Stato membro richiedente interessato;
- tale termine non si interrompe né si proroga perché un altro Stato membro abbia nel frattempo presentato e fatto accogliere una propria richiesta di ripresa in carico;
- la presentazione di una nuova domanda in un terzo Stato membro non giustifica, da sola, il rinnovo del termine di trasferimento.
La Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha già previsto una risposta al rischio che l’interessato si sottragga al trasferimento mediante fuga: la proroga del termine fino a diciotto mesi ex articolo 29, paragrafo 2. Pertanto, una nuova domanda in un altro Stato membro, presentata durante la fuga, non può avere l’effetto di rimettere in moto il termine o di neutralizzarne la scadenza.
Effetti del trasferimento di competenza
La Corte precisa che, una volta scaduto il termine di trasferimento relativo a una specifica procedura, la competenza passa allo Stato membro richiedente che aveva avviato quella procedura. Di conseguenza:
- lo Stato membro in cui si trova il richiedente non può trasferirlo verso uno Stato membro diverso da quello divenuto competente per effetto della scadenza;
- può invece presentare, nel rispetto dei termini dell’articolo 23, paragrafo 2, una nuova richiesta di ripresa in carico allo Stato membro ormai competente.
Se la competenza è già passata a un altro Stato membro per effetto della scadenza di un termine ex articoli 23 o 29, una richiesta di ripresa in carico non può più essere validamente rivolta allo Stato membro originario, poiché quest’ultimo non è più competente.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto al ricorso avverso la decisione di trasferimento, la Corte ribadisce che l’articolo 27, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 19 e con l’articolo 47 della Carta, garantisce un ricorso effettivo che deve permettere di contestare non solo l’applicazione del regolamento, ma anche gli elementi sopravvenuti rilevanti per la corretta applicazione dello stesso.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il richiedente deve poter far valere nel ricorso circostanze successive alla decisione di trasferimento quando tali circostanze sono determinanti per stabilire lo Stato membro competente. La scadenza del termine di trasferimento è una di tali circostanze, poiché comporta il trasferimento della competenza a un diverso Stato membro.
La Corte aggiunge che gli Stati membri non sono obbligati a strutturare il proprio sistema di ricorsi in un solo tipo di rimedio, purché l’ordinamento nazionale, considerato nel suo complesso, assicuri una tutela giurisdizionale sufficiente e rapida. Ciò deve consentire al richiedente di impedire l’esecuzione di un trasferimento verso uno Stato membro che non è più competente e di ottenere l’adozione tempestiva delle misure necessarie a trarre le conseguenze del mutamento di competenza.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- gli articoli 23 e 29 del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che la competenza passa allo Stato membro richiedente iniziale quando scade il termine di trasferimento, anche se nel frattempo è stata presentata una nuova domanda in un terzo Stato membro e anche se quest’ultimo ha ottenuto una nuova accettazione di ripresa in carico, purché la competenza non sia già stata trasferita al terzo Stato membro per effetto della scadenza dei termini dell’articolo 23;
- dopo tale trasferimento di competenza, lo Stato membro in cui si trova l’interessato non può trasferirlo verso uno Stato membro diverso da quello divenuto competente;
- l’articolo 27, paragrafo 1, letto alla luce del considerando 19 e dell’articolo 47 della Carta, impone che il richiedente disponga nel terzo Stato membro di un mezzo di ricorso effettivo e rapido per far valere la scadenza del termine di trasferimento che ha trasferito la competenza al secondo Stato membro.
Portata pratica della pronuncia
La decisione è particolarmente rilevante per la prassi Dublino perché esclude che la mobilità del richiedente tra più Stati membri possa riattivare o prolungare automaticamente i termini di trasferimento. Per gli operatori, la sentenza conferma che il calcolo dei termini resta ancorato alla singola procedura di ripresa in carico e che la scadenza del termine può essere fatta valere in giudizio anche se sopravvenuta dopo la decisione di trasferimento.
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