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Sentenza

Sentenza n. 4005/2026 - Napoli, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all’erogazione di un buono elettronico di € 1.000,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1072/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, ed era stato condannato il Ministero all’erogazione di un buono elettronico di € 1.000,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato e depositato il 7 gennaio 2026. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza dimostrare l’avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre documentato la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione il 30 luglio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario aveva acquisito autorità di cosa giudicata, che il ricorso era stato notificato e depositato nel rispetto dei termini applicabili e che il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione, con conseguente decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato il fatto estintivo del credito, gravando su di esso tale onere ai sensi dell’art. 2697 c.c., il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, quantificato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendola in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato all’Amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR richiama il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riguardo ai presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, inclusa la comprovata formazione del giudicato.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    da valere quale titolo esecutivo

    Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali possono costituire titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza, spetta all’Amministrazione debitrice dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo o dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere disposta anche per l’inottemperanza a condanne pecuniarie; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento della sentenza di ottemperanza ed è ritenuta non manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo riconosciuto dal giudice ordinario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la controversia rientri nei casi previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva e l’ottemperanza presuppongono la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto pagamento o altro fatto estintivo del credito risultante dal giudicato, il giudice può ordinarle di adempiere entro un termine e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’inottemperanza a condanne aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e compulsiva, non risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, una penalità di mora parametrata agli interessi legali non è manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere dovuta fino all’adempimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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