Ordinanza n. 3072/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione ANAC nel Casellario informatico della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e alla determina di risoluzione adottata da Invitalia
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la conclusione del procedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico relativa alla risoluzione del contratto disposta da Invitalia per mancata predisposizione del Piano operativo di sicurezza (POS). La risoluzione si fondava sull’art. 44 del Capitolato speciale d’appalto, che imponeva all’appaltatore di consegnare il POS entro trenta giorni dall’aggiudicazione e prevedeva, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto in caso di persistente inadempimento. La ricorrente ha contestato, in sostanza, l’insussistenza o la manifesta infondatezza dei presupposti della risoluzione, l’idoneità del POS all’avvio dei lavori, la propria responsabilità quale consorziata esecutrice, il mancato o non corretto contraddittorio procedimentale e l’inutilità dell’annotazione ai fini delle valutazioni sull’affidabilità dell’operatore economico. Il giudice ha esaminato tali profili nella sola fase cautelare, secondo il parametro del sommario esame.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che l’ANAC, nel procedimento di annotazione, debba verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e l’utilità della notizia rispetto alle finalità del Casellario, senza sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento. Nel caso concreto, non è stata ravvisata una manifesta inesistenza dei fatti né una manifesta insussistenza dei presupposti della risoluzione: il contratto era stato risolto in applicazione di una clausola risolutiva espressa, preceduta da intimazione ad adempiere; la valutazione sull’idoneità del POS aveva natura tecnica ed era rimessa alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice della risoluzione; la redazione del POS gravava sulla consorziata esecutrice. Il contraddittorio non è apparso viziato, essendo stato instaurato con il consorzio, controparte contrattuale, e risultando nell’annotazione anche le tesi difensive della ricorrente. La risoluzione contrattuale è stata ritenuta una fattispecie tipica di annotazione, non caratterizzata da elementi straordinari tali da escludere l’utilità della notizia per le stazioni appaltanti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000 oltre accessori. Il merito è stato rinviato a udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’annotazione.
art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto
l’appaltatore deve consegnare entro 30 giorni dall’aggiudicazione un POS e, previa diffida ad adempiere, in caso di inutile decorso del termine si procede alla risoluzione del contratto
Prevede l’obbligo di predisposizione del POS e la risoluzione contrattuale in caso di mancato adempimento dopo la diffida.
art. 89 d.lgs. n. 81/2008
È richiamato dal Capitolato speciale quale riferimento normativo in materia di POS.
art. 3.2 dell’Allegato XV al d.lgs. n. 81/2008
È richiamato dal Capitolato speciale in relazione agli obblighi concernenti il POS.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, l’ANAC deve verificare che i fatti segnalati non siano manifestamente infondati e deve valutarne l’utilità rispetto alle finalità del Casellario, senza compiere l’accertamento definitivo dell’inadempimento contrattuale, riservato alla stazione appaltante e al giudice competente sulla risoluzione.
- La risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante costituisce, in linea generale, una fattispecie tipica di annotazione; per i fatti qualificabili come gravi illeciti professionali l’obbligo di motivazione sull’utilità della notizia può risultare attenuato, salvo che emergano elementi concreti e straordinari tali da escluderne ogni utilità per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
- In sede cautelare, la contestazione dell’idoneità tecnica di un POS e della sua sufficienza ai fini dell’avvio dei lavori non dimostra, di per sé, la manifesta inesistenza dei fatti o la manifesta insussistenza dei presupposti della risoluzione, trattandosi di valutazione rimessa alla stazione appaltante e, ove necessario, al giudice della risoluzione.
- Nel procedimento di annotazione, il contraddittorio può essere correttamente esercitato nei confronti della controparte contrattuale, quando l’annotazione dia conto anche delle tesi difensive formulate dall’impresa esecutrice per contestare la risoluzione.
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