Sentenza del 09/03/2016 n. 4602 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento, redatti in italiano, recuperando IVA, interessi e sanzioni per gli anni 1998-2000. La società aveva acquistato autovetture usate da fornitori tedeschi applicando il regime IVA del margine, ritenuto invece indebito dall'Ufficio, che pretendeva l'applicazione della disciplina ordinaria degli acquisti intracomunitari. La ricorrente contestava inoltre: la mancata traduzione degli avvisi in tedesco; lo svolgimento della verifica presso lo studio del commercialista anziché presso la sede indicata; l'errata applicazione della disciplina del regime del margine; e l'applicazione delle sanzioni nonostante la dedotta incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il giudice tributario aveva erroneamente declinato la giurisdizione sulla questione della lingua, poiché può esaminare incidentalmente ogni questione dalla quale dipende la decisione della controversia, compresa la nullità dell'avviso per violazione delle norme linguistiche. Tuttavia, decidendo direttamente nel merito, ha ritenuto infondata la censura: le garanzie linguistiche del D.P.R. n. 574 del 1988 non si applicano alla cittadina svizzera non italiana, anche se residente in Provincia di Bolzano, e le relative disposizioni riguardano le persone fisiche nei limiti previsti dalla normativa. Il motivo relativo alla verifica fiscale è stato dichiarato inammissibile, perché non contestava adeguatamente una delle autonome ragioni della decisione e non spiegava quali effetti invalidanti avrebbe prodotto la violazione. Nel merito, la Corte ha confermato che il contribuente che applica il regime del margine deve provare tutti i presupposti dell'agevolazione e verificare con diligenza la correttezza fiscale dell'operazione e la posizione del cedente comunitario. Le sanzioni sono rimaste applicabili, poiché la doglianza sull'incertezza normativa riguardava un apprezzamento di fatto e non era stata formulata con il corretto vizio di motivazione. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata difesa dell'Erario.
Norme richiamate
D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 7, 8, 9 e 10
Gli atti e i provvedimenti devono essere formulati nella lingua usata dal richiedente, ove questi ne sia il destinatario; contro il rigetto dell'eccezione di nullità è previsto il ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
La violazione delle norme linguistiche può determinare la nullità dell'atto, ma nel caso concreto la tutela non era applicabile alla cittadina svizzera non italiana. Inoltre, il giudice tributario deve comunque poter esaminare incidentalmente la questione quando essa incide sulla validità dell'avviso fiscale.
D.P.R. n. 670 del 1972, artt. 99 e 100
Le disposizioni sul bilinguismo nella Provincia di Bolzano non sono state estese, nel caso deciso, ai cittadini stranieri residenti nella provincia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3
Il giudice tributario risolve incidentalmente ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, salvo le questioni in materia di falso e di stato o capacità delle persone.
Il giudice tributario può decidere incidentalmente questioni amministrative o preliminari necessarie per stabilire la validità dell'atto impositivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37
La questione di giurisdizione non consente al giudice tributario di sottrarsi all'esame di una questione che rientra nella sua cognizione incidentale e dalla quale dipende la decisione fiscale.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 38 e 46 e seguenti
Per gli acquisti intracomunitari devono essere adempiute le formalità e applicate le regole proprie del regime ordinario, quando non siano dimostrati i presupposti del regime speciale del margine.
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito nella L. n. 85 del 1995
Il regime IVA del margine per i beni usati non si applica automaticamente per il solo fatto che il bene sia usato. Il cessionario-rivenditore deve provare tutti i presupposti sostanziali e la correttezza fiscale dell'operazione.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
La sussistenza dell'incertezza normativa deve essere adeguatamente dimostrata. Nel caso concreto la valutazione del giudice secondo cui la disciplina era chiara è stata considerata un apprezzamento di fatto non validamente censurato.
L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 3
Le regole sulle modalità di svolgimento delle verifiche mirano a bilanciare l'efficacia dei controlli e la tutela del contribuente. La loro violazione, di regola, non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento in assenza di una specifica sanzione o di una concreta lesione del diritto di difesa.
Art. 111, comma 2, Cost. e art. 384 c.p.c.
Per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando la questione è già definita e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il giudice tributario, pur non potendo sostituirsi al giudice amministrativo nelle materie a lui riservate, deve esaminare incidentalmente ogni questione amministrativa necessaria per decidere sulla validità dell'atto fiscale.
- Le garanzie linguistiche previste per la Provincia di Bolzano devono essere verificate con attenzione quanto a soggetti destinatari, cittadinanza, appartenenza al gruppo linguistico e tipo di atto; la mera residenza nella provincia o la conoscenza della lingua tedesca non garantiscono automaticamente l'applicazione della tutela.
- Chi applica un regime IVA agevolato o speciale deve dimostrarne tutti i presupposti. Per il regime del margine non è sufficiente che il bene sia usato: occorre provare la corretta provenienza fiscale e adottare una diligenza adeguata per escludere irregolarità o frodi.
- Le dichiarazioni del fornitore non bastano sempre a dimostrare la buona fede del cessionario; l'operatore deve adottare le verifiche ragionevolmente esigibili in relazione all'operazione.
- Le irregolarità nelle modalità pratiche di una verifica fiscale non determinano automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando la norma non prevede espressamente tale conseguenza e non è dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- In cassazione devono essere contestate tutte le autonome ragioni che sostengono la sentenza impugnata; se una ratio decidendi rimane non censurata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche se le altre censure fossero fondate.
- La doglianza sull'incertezza normativa e sulle sanzioni deve essere formulata distinguendo l'errore di diritto dal vizio di motivazione e indicando concretamente perché la disciplina fosse oggettivamente incerta.
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